Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28755 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 24/10/2017, dep. 09/11/2018), n.28755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25868/2012 proposto da:

T.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VALADIER 36, presso lo studio dell’avvocato ALMERINDO PROIETTI

SEMPRONI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3461/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/05/2012 R.G.N. 8262/2009.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 9.5.2012, ha accolto il gravame interposto da C.P., nei confronti di T.M., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla T., aveva dichiarato il diritto della stessa ad essere inquadrata nel 4^ livello Super del CCNL Studi professionali, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive pari ad Euro 10.072,38;

che per la cassazione della sentenza ricorre la T. articolando quattro motivi, cui resiste la C. con controricorso; che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dalla ricorrente o rilevabile d’ufficio e si lamenta che i giudici di seconda istanza avrebbero erroneamente ritenuto che nessuno dei testimoni addotti dalla lavoratrice, escussi in merito alle mansioni effettivamente svolte dalla medesima, ne avessero conoscenza diretta; 2) sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dalla ricorrente o rilevabile d’ufficio e si deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata da insufficiente e contraddittoria motivazione anche in ordine alla valutazione relativa alle dichiarazioni rese dalla teste Te.An.Ma., ritenuta scarsamente attendibile “in quanto parte in una controversia in tutto analoga alla presente”, avendo la medesima dichiarato di “aver avuto una causa contro la resistente conclusasi con una sentenza di rigetto” e di avere intenzione “di presentare appello”; 3) sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dalla ricorrente o rilevabile d’ufficio per avere la Corte di merito omesso di motivare in ordine all’attendibilità dei testi P.R. e P.F.; 4) ancora in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dalla ricorrente o rilevabile d’ufficio, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e art. 115 c.p.c.; più in particolare, si lamenta che la Corte di merito sarebbe “incorsa in errore motivazionale per aver inquadrato al 5 livello le mansioni svolte dalla T., ritenendole di carattere ausiliario, sia attraverso una non corretta interpretazione del contratto collettivo applicabile, anche in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sia attraverso un illogico convincimento derivante da una erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie, anche in violazione e con falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”;

che i primi tre motivi – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – non sono meritevoli di accoglimento, dovendosi, al riguardo, innanzitutto, ribadire che i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando si evinca l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);

che, nel caso di specie, i giudici di seconda istanza, attraverso un percorso motivazionale ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio, dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado, argomentando correttamente, e conformemente agli arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4938/2017; 21366/2016; 25663/2014) sul diverso valore da attribuire alle dichiarazioni dei testi aventi conoscenza diretta dei fatti di causa rispetto a quelle de relato; ed altresì sulla scarsa attendibilità di una teste che, per sua stessa ammissione, “aveva in corso” una vertenza contro la stessa datrice di lavoro;

che, pertanto, le doglianze articolate dalla parte ricorrente come vizio di motivazione – che, in sostanza si risolvono in una ricostruzione soggettiva del fatto, tesa a condurre ad una valutazione difforme rispetto a quella cui è pervenuta la Corte distrettuale, sulla base di una diversa lettura del materiale probatorio – appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza oggetto del giudizio di legittimità;

che neppure il quarto motivo può essere accolto, in quanto presenta evidenti profili di inammissibilità relativamente alla censura di “erronea valutazione delle risultanze probatorie anche in violazione dell’art. 115 c.p.c.”, dato che “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, per quanto anche innanzi evidenziato, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso motivazionale del tutto condivisibile;

che, inoltre, i giudici di secondo grado sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità, uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17163/2016): l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi;

che, sulla scorta degli elementi probatori emersi ed all’esito dell’analisi delle declaratorie di 4^ livello super e di 5^ livello del CCNL degli Studi professionali, la Corte di Appello ha motivatamente reputato che le mansioni svolte dalla lavoratrice non potessero essere inquadrate nel richiesto 4^ livello super;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00,

di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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