Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28811 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26637/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.A.N., rappresentata e difesa dall’Avv. Luciano
Quarta, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Bernardo 101
presso lo studio del Prof. Av. Gennaro Terracciano;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1722/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della Lombardia, depositata il 13/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del provvedimento di irrogazione sanzioni Irpef anno con 2007 – emesso all’esito di verifica fiscale sul cd. monitoraggio fiscale – ha rigettato l’appello dell’Ufficio.
L.A.N., nella qualità di erede di S.G., si è costituita con controricorso, ha depositato memoria e successiva istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 119 del 2018.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del processo fino al 10 giugno 2019.
P.Q.M.
Dichiara sospesa ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018