Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28660 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7686/2011 R.G. proposto da:

A.G. e M.F., elettivamente domiciliati in

Roma, viale XXI Aprile n. 11, presso lo studio dell’avv. Corrado

Morrone, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Vito

D’Ambra, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Esatri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 21,

presso lo studio dell’avv. Salvatore Torrisi, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 97/11/10, depositata il 10 settembre 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2018

dal Cons. Dott. Giacomo Maria Nonno;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

Udito l’Avv. Vito D’Ambra per i ricorrenti nonchè l’Avv. Raffaella

Ferrando per l’Agenzia delle entrate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 97/11/10 del 10/09/2010, la CTR della Lombardia respingeva le impugnazioni riunite proposte da A.G. e da M.F. avverso le sentenze n. 209/44/08 e 210/44/08 della CTP di Milano, che aveva rigettato i ricorsi separatamente proposti dai contribuenti nei confronti di due cartelle di pagamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno 1998.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) la CTP rigettava i separati ricorsi dei contribuenti, respingendo tutte le eccezioni dagli stessi proposte; b) A.G. e M.F. impugnavano la sentenza della CTP.

1.2. La CTR così motivava il rigetto degli appelli riuniti: a) gli atti impugnati nascevano “da due avvisi di accertamento notificati ai due contribuenti e da essi rispettivamente impugnati. Le sentenze relative rigettavano i ricorsi dei contribuenti e non essendo state impugnate, passavano in giudicato. Gli avvisi di accertamento erano stati notificati ai rispettivi contribuenti e non già alla società Trade Service Company s.r.l., come da essi sostenuto. Gli avvisi di accertamento erano stati notificati perchè i due contribuenti, presupponendo una società di fatto avevano ottenuto un reddito da essi non denunciato”. Ciò conduceva al rigetto dei rilievi concernenti la responsabilità dei soci per imposte e sanzioni; b) il rilievo relativo alla mancanza di motivazione e prova delle cartelle era da rigettare, facendosi anche in questo caso riferimento alle sentenze passate in giudicato; c) non era maturata la invocata decadenza per l’iscrizione a ruolo, in quanto era stata rispettata la normativa vigente; d) con riferimento alla mancanza della firma e della indicazione del responsabile del procedimento, si evidenziava che le cartelle impugnate erano anteriori al 01/06/2008, con conseguente loro validità “anche in mancanza della firma del responsabile all’emissione”.

2. Avverso la sentenza della CTR A.G. e M.F. proponevano tempestivo ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.

3. L’Agenzia delle entrate ed Equitalia Esatri s.p.a. resistevano con distinti controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da Equitalia Esatri s.p.a. sul presupposto che l’illustrazione dell’iter procedimentale fatta dai ricorrenti sarebbe insufficiente (mancato riferimento alla sentenza della CTP n. 209/44/08 nei confronti dell’ A.; sintesi dei motivi di appello senza specificare a quali delle due sentenze si riferiscono).

1.1. Invero, dalla narrazione dei fatti si evince chiaramente che sono stati proposti due separati giudizi di impugnazione della cartella di pagamento loro notificata da parte degli odierni ricorrenti, che i giudizi sono stati riuniti in appello e che i motivi proposti sono i medesimi, sia in primo grado che in appello. Il mancato riferimento alla sentenza della CTP n. 209/44/08 nei confronti dell’ A. (peraltro, allegata al ricorso) rappresenta un fatto marginale, tenuto conto che, come si desume anche dagli allegati nn. 8 e 8.1., le due sentenze della CTP hanno contenuto sostanzialmente analogo.

2. Sempre in via pregiudiziale, va disattesa la richiesta di rinvio formulata dal difensore dei ricorrenti e alla quale il P.G. si è opposto.

Invero, la concessione di un mero rinvio non è prevista davanti alla Corte di Cassazione.

3. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia con riferimento alla lamentata inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius n. 4).

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. La CTR ha fatto espresso riferimento al motivo di appello formulato dai ricorrenti e ha concluso per il rigetto degli appelli proposti, con la conseguenza che la pronuncia relativa alla regolarità della notifica della cartella di pagamento deve ritenersi implicita e non già omessa.

5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l’omessa motivazione con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla notificazione delle cartelle di pagamento in violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 e delle modalità imposte dagli artt. 148 e 149 c.p.c. e dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, sulle notifiche a mezzo posta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. Il motivo presenta un duplice profilo di inammissibilità.

6.1. In primo luogo pecca di autosufficienza, perchè è pacifico che la parte che intende fare valere un vizio della notificazione deve trascrivere, o, quanto meno riprodurre, la relata di notifica nel contesto del ricorso (da ultimo, Cass. n. 5185 del 28/02/2017).

6.2. Secondariamente, i ricorrenti – pur lamentando l’omessa motivazione della sentenza – hanno sostanzialmente denunciato una violazione delle disposizioni sulla notificazione delle cartelle di pagamento (e, dunque, una violazione di legge), sicchè la censura andava correttamente proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7. Con il terzo motivo di ricorso i sig.ri A. e M. deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia con riferimento alla lamentata decadenza ed illegittimità degli atti in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 24 e 25 e norme collegate per l’iscrizione a ruolo, nonchè con riferimento D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, per contrasto con gli artt. 3,23,24,53,97,101,113 e 136 Cost. e con della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1,3 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius n. 4).

8. Il motivo è inammissibile.

8.1. La CTR si è pronunciata espressamente sul punto affermando che è da rigettare “la decadenza invocata per l’iscrizione a ruolo, in quanto essa ha rispettato la normativa vigente”, sicchè non si configura, in ipotesi, il lamentato vizio.

9. Con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa motivazione con riferimento ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, costituito dalla violazione delle disposizioni già elencate con riferimento al terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10. Il motivo è inammissibile.

10.1. I ricorrenti, lamentando una omessa motivazione della sentenza, hanno sostanzialmente denunciato una violazione di legge, sicchè la censura andava proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

11. con il quinto motivo di ricorso i sig.ri A. e M. denunciano la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36,comma 2, n. 4, anche con riferimento a quanto disposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando la sostanziale assenza di motivazione con riferimento alla questione dell’inapplicabilità della responsabilità illimitata dei soci della Trade Service Company s.r.l. per imposte e sanzioni.

12. Il motivo è infondato.

12.1. La motivazione adottata dalla sentenza della CTR sul punto non può dirsi nè assente, nè apparente, in quanto lascia agevolmente intendere che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di sentenza della CTP, passata in giudicato, che si è pronunciata sull’avviso di accertamento e che, dunque, le questioni sollevate dai ricorrenti avrebbero dovuto essere poste in quella sede. Tali questioni, essendo coperte dal giudicato, non possono essere riproposte in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento.

13. Con il sesto motivo di ricorso si contesta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, anche con riferimento a quanto disposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la sentenza della CTR non avrebbe coerentemente risposto in ordine alla contestazione di carenza di motivazione delle cartelle di pagamento.

14. Il motivo è inammissibile.

14.1. Parte ricorrente intende in realtà censurare non già l’assenza di motivazione della sentenza della CTR – che comunque sembra avere sufficientemente espresso il proprio convincimento nell’affermare che la cartella di pagamento fa specifico riferimento alle sentenze passate in giudicato – ma la violazione di specifiche norme di legge (segnatamente, i principi derivanti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e dalla L. n. 212 del 2000, nonchè dal D.M. n. 321 del 1999). Tale censura avrebbe dovuto essere proposta con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

15. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2462 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la sentenza della CTR sarebbe lesiva del principio per il quale nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

16. Il motivo è inammissibile.

16.1. Come già chiarito con riferimento al quinto motivo di ricorso, la motivazione adottata dalla sentenza della CTR sul punto lascia agevolmente intendere che le cartelle di pagamento impugnate sono state emessa a seguito di sentenza della CTP, passata in giudicato, che si è pronunciata sull’avviso di accertamento e che, dunque, la questione evidenziata dai ricorrenti avrebbe dovuto essere posta in quella sede. Tale questione, essendo coperta dal giudicato, non può essere riproposta in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento.

17. Con l’ottavo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7,comma 1, conv. con modif. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la sentenza della CTR sarebbe gravemente lesiva del principio ricavabile dalla disposizione in parola, che prevede che le sanzioni amministrative siano ad esclusivo carico della società.

18. Il motivo è inammissibile.

18.1. La sentenza di appello non evidenzia alcuna contestazione, da parte dei ricorrenti, della violazione della disposizione richiamata. Orbene, trattandosi di questione giuridica che implica un accertamento di fatto, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, i ricorrenti avrebbero dovuto chiarire in quale atto del giudizio di merito la questione è stata sollevata, questione che altrimenti deve essere ritenuta nuova (Cass. n. 27568 del 21/11/2017; Cass. n. 1435 del 22/01/2013).

19. In conclusione, il ricorso va rigettato; per il principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate e della Equitalia Esatri s.p.a., delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 302.832,73.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate, e in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge per quanto riguarda Equitalia Esatri s.p.a..

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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