Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28610 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 08/11/2018), n.28610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17660/2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE DE

RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MARRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTIANA FABBRIZI;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 137/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 20 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione del Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da M.A., nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo previsto a seguito di esposizione all’amianto;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non operante nella specie la decadenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47, comma 5, conv. con modific. in L. n. 326 del 2003, con conseguente disapplicazione del D.M. Attuativo 27 ottobre 2004, ma in ogni caso il diritto prescritto per averlo l’istante azionato oltre il decennio successivo alla presentazione all’INAIL della domanda di riconoscimento dell’esposizione qualificata;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 e L. n. 297 del 1992, art. 13, comma 8, in una con il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deduce la non conformità a diritto della pronuncia resa dalla Corte territoriale per aver erroneamente individuato il dies a quo della decorrenza della prescrizione decennale dalla data dell’inoltro all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione (25.8.1997) e non da quelle successiva del positivo riscontro dell’INAIL (20.6.2006) o dell’invio all’INPS della richiesta della rivalutazione contributiva (14.1.2014);

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., il ricorrente ribadisce la non conformità a diritto della pronunzia per aver la Corte territoriale disconosciuto ai medesimi atti sopra richiamati la valenza di atti interruttivi della prescrizione;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., ord., n. 2856/2017) secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto, ben può rilevare la domanda inoltrata all’INAIL in quanto espressiva dell’acquisita consapevolezza dell’esposizione e così del maturato diritto al beneficio contributivo, del quale unico atto di esercizio può ritenersi, esclusa la rilevanza a tali fini del rilascio dell’attestazione da parte dell’INAIL, l’inoltro all’INPS della domanda di riconoscimento del medesimo, nella specie intervenuto solo una volta decorso il termine prescrizionale correttamente computato alla stregua del predetto principio;

che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA