Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1422 del 04/10/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1422 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: CAMMINO MATILDE
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
LIQUIDATO Bianca n. Napoli il 28 ottobre 1965
avverso il decreto di archiviazione emesso il 13 novembre 2012 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. M. Giuseppina
Fodaroni, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:
Data Udienza: 04/10/2013
Z
Considerato in fatto
1. Con decreto in data 13 novembre 2012 il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Torre Annunziata, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione
all’archiviazione proposta nell’interesse della persona offesa Liquidato Bianca, ha
disposto l’archiviazione del procedimento contro ignoti avente ad oggetto il reato di
2. Avverso il predetto decreto la persona offesa ha proposto, tramite il
difensore, ricorso per cassazione.
2.1
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli
artt.410 c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p. per la mancata fissazione della camera di
consiglio nonostante l’opposizione ritualmente proposta dalla persona offesa con
l’indicazione di indagini suppletive, la cui valutazione prognostica non rientrava
nell’ambito di valutazione del giudice.
2.2
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.640 e 644 c.p.
quanto alla ritenuta infondatezza della notizia di reato (truffa, come indicato in
querela, o usura, come indicato nell’atto di opposizione all’archiviazione).
2.3
Con il terzo motivo si deduce il difetto di motivazione quanto all’asserita
assenza di fonti di prova, avendo il giudice condiviso in maniera acritica le
argomentazioni del pubblico ministero senza valutare autonomamente il fatto storico e
i rilievi dell’opponente.
Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 D primo motivo è manifestamente infondato.
L’archiviazione, infatti, può essere pronunciata
de plano,
in presenza di
opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle
quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità
dell’opposizione per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva
e dei relativi elementi di prova o per il fatto che i nuovi atti di indagine richiesti non
hanno pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale, e l’infondatezza
della notizia di reato (Cass. sez.IV 24 novembre 2010 n.167, p.o. in proc. Ortu;
sez.II 27 novembre 2012 n.158, p.o. in proc. Scandurra).
truffa.
3
Nel decreto impugnato il giudice di merito ha correttamente valutato sia la
pertinenza che la rilevanza dell’investigazione suppletiva richiesta dalla persona
offesa, con motivazione adeguata che non è trasmodata in una valutazione
prognostica dell’esito dell’investigazione integrativa e si è limitata ad evidenziarne
la superfluità e la genericità.
3.2 II secondo e il terzo motivo attengono alla motivazione del provvedimento
Il decreto di archiviazione è impugnabile mediante ricorso per cassazione solo
nel caso di carenza di motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione
proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell’art. 410 c.p.p.. in quanto
l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al
contraddittorio della persona offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi
rispetto all’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, sicché il predetto vizio
del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate
dall’art.409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell’art. 606, lett. c), del codice
di procedura penale (Cass. Sez.Un.14 febbraio 1996 n.2, Testa; sez.VI 2 aprile 1996
n.1440, Trevisanello; sez.VI 8 novembre 2002 n.76, Giuliano; sez.VI 3 novembre
2003 n.47457. p.o. in proc. ignoti; sez.II 10 ottobre 2004 n.47980, Radici; sez.II 28
settembre 2005 n.40515, Guaricci; sez.V 21 aprile 2006 n.16505, De Bellis). L’art.409
co.6 c.p.p. prevede che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei
casi di nullità previsti dall’art.127 co.5 c.p.p., che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di
consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi
diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, e che, quindi, è inammissibile il
ricorso proposto dalla persona offesa nel quale si censuri la motivazione, posto che
impugnato.
tale ipotesi non rientra tra quelle previste di violazione del contraddittorio (Cass.
Sez.Un. 9 giugno 1995 n.24, Bianchi; sez.I 3 febbraio 2010 n.9440, Di Vincenzo).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000,00.
P.Q.M.
1,
1dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 4 ottobre 2013
il cons. est.