Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28029 del 02/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 02/11/2018), n.28029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17652/2014 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 9

presso lo studio dell’avvocato FORTUNATO NIRO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FILIPPO DI MATTEO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2872/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/01/2014 R.G.N. 86/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da G.M. avverso il decreto ingiuntivo con il quale T.T. aveva intimato il pagamento della somma di Euro 20.622,10 per retribuzioni relative al periodo gennaio 2003/giugno 2004 (Euro 15.589,80) e trattamento di fine rapporto (Euro 5.032,30).

2. La Corte territoriale ha accertato che la sottoscrizione apposta dal lavoratore in calce alle buste paga non aveva valore di quietanza ma attestasse solo la ricezione delle stesse e che, perciò, era onere del datore di lavoro, che non vi aveva adempiuto, dimostrare l’effettiva erogazione delle somme ivi riepilogate. Quanto al TFR la Corte di merito ha escluso che le cifre indicate in due fogli di agenda prodotti dal datore di lavoro prive di specificazione di una causale potessero essere riferite ad anticipi erogati al T..

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.M. affidato a due motivi al quale resiste T.T. con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 111 Cost., e art. 2729 c.c., e artt. 99 e 100 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che gravava sul lavoratore dimostrare il fondamento del proprio credito e, nello specifico, che le somme a lui erogate non corrispondevano a quelle riportate nelle buste paga depositate e ciò a maggior ragione ove le stesse siano state sottoscritte dal lavoratore all’atto della consegna. Perciò depositando in giudizio le buste paga il datore di lavoro aveva assolto all’onere probatorio che su di lui incombeva. Ed infatti il lavoratore le aveva genericamente contestate e le modalità di compilazione delle buste paga doveva convincere del fatto che, in mancanza di prova del contrario, erano state sottoscritte per quietanza. Sottolinea che la testimonianza del teste indotto dal lavoratore era priva di valenza probatoria in quanto riportava una ricostruzione dei fatti appresa dallo stesso lavoratore.

5. La censura, per taluni aspetti inammissibile, è comunque infondata. Va premesso che il motivo di ricorso è generico nella parte in cui, invocando un’errata distribuzione degli oneri probatori ed una non corretta valorizzazione del materiale probatorio, trascura di riportare il contenuto della prova testimoniale e delle buste paga, di cui si denuncia una non corretta valorizzazione nella ricostruzione della prova offerta in giudizio. Ma la censura è del pari infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” (e nello specifico non è dato sapere neppure se tale formula fosse presente), costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte (cfr. tra le tante Cass. 27/04/2018 n. 10306, 26/10/2017 n.25463 e 24/06/2016 n. 13150). Premesso che la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e segg. (cfr. Cass. 24/06/1998 n. 6267) va qui ribadito che non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga (cfr. Cass. 14/07/2001 n. 9588).

6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di analizzare le dichiarazioni rese dal teste C. che aveva riferito che il T. quando veniva a ritirare il denaro “firmava qualcosa nell’ufficio che io vedevo attraverso il vetro”. Inoltre ha riferito di fatti appresi dallo stesso attore che comprovavano il pagamento di tutto quanto dovuto in relazione al rapporto di lavoro.

7. La censura è inammissibile atteso che la Corte territoriale ben lungi dal trascurare le circostanze riferite dal teste C., nell’esercizio del potere discrezionale di valutazione delle prove acquisite al processo a lei riservato, ne ha apprezzato la rilevanza e l’attendibilità nel contesto delle prove complessivamente acquisite sicchè non è incorsa nella denunciata violazione. Va qui ribadito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053).

8. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, distratte in favore dell’Avv. Di Matteo anticipatario, sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori di legge. Spese da distrarsi in favore dell’Avv. Filippo Di Matteo che se ne è dichiarato antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018

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