Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 904 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 904 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICHIFOR MIRELA N. IL 23/09/1984
avverso la sentenza n. 3636/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 11/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma applicava, fra l’altro, a NICHIFOR Mirela, a
norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 26 febbraio 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputata che deduce difetto di motivazione per non esser stato
applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. e per la mancata applicazione della sospensione
condizionale della pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare al verbale di arresto, alla denuncia ed ai verbali di
perquisizione e sequestro.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Risulta poi che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, si è conformato, anche con riferimento alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, che hanno previsto in sede di accordo la sospensione condizionale per la sola coimputata.
Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della
complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,? 11 novembre 2013.