Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8921 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8921 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TERRASI SALVATORE N. IL 04/07/1973
avverso l’ordinanza n. 2283/2010 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 23 giugno 2011 il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta
avanzata da Salvatore Terrasi, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della
continuazione ex art. 671 c.p.p. in relazione alle sentenze pronunziate nei suoi
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Terrasi il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.
confronti.