Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14616 del 29/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 29/05/2019), n.14616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9166/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

VTS Beheer B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Scarpa e Claudio

Lucisano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo,

sito in Roma, via Crescenzio, 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 487/14,

depositata il 12 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

uditi gli avv. Giammario Rocchitta, per la ricorrente, e Claudio

Lucisano, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 12 febbraio 2014, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla Saima Avandero B.V., oggi VTS Beheer B.V., ha dichiarato l’insussistenza del credito di cui a quattro ingiunzioni di pagamento emesse dal ricevitore capo della dogana di Bologna.

Dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tali ingiunzioni, notificati all’odierna ricorrente, quale obbligato principale, e alla N.V. National Borg Mij, quale garante delle operazioni accertate, l’Ufficio ha provveduto al recupero di diritti doganali e dell’i.v.a. asseritamente evasi in relazione alla spedizione di merce effettuata in regime di transito comunitario esterno.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che la domanda dell’Amministrazione finanziaria, seppur ammissibile, fosse infondata in ragione del mancato rispetto delle norme che disciplinano l’appuramento del regime di transito e, in particolare, di quella relativa alla notifica allo spedizioniere da parte dell’ufficio di provenienza ai sensi del Reg. n. 2454 del 1993, art. 379, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso la VTS Beheer BV, la quale deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Reg. n. 2913 del 1992, artt. 37, 91 e 92, Reg. n. 2454 del 1993, artt. 141,147,348,350,356 e 358, e art. 2697 c.c. e seguenti, nonchè la violazione dei principi dell’onere probatorio, per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità della contribuente per l’obbligazione doganale in ragione di un ritenuto, ma in realtà insussistente, difetto di prova da parte dell’Ufficio che le merci extracomunitarie in transito non erano state tempestivamente presentate presso l’ufficio doganale di destinazione.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi.

Infatti, il giudice di appello ha accolto l’appello della contribuente non già in ragione del mancato assolvimento da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’onere della prova in ordine alla mancata (e tempestiva) presentazione della merce in regime di transito comunitario esterno presso l’Ufficio doganale di destinazione (quello di (OMISSIS)), quanto a causa della mancata notifica alla contribuente medesima della notifica di cui al Reg. n. 2454 del 1993, art. 379.

Tale notifica, finalizzata a consentire all’obbligato principale di dare prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa, è stata, dunque, ritenuta dalla corte territoriale presupposto necessario per l’accertamento delle violazioni tributarie.

E’ in ragione della mancata dimostrazione della esecuzione di tale adempimento che la Corte di appello ha ritenuto illegittimi gli atti impositivi impugnati, per cui la questione allegata con il motivo di ricorso risulta estranea al percorso argomentativo utilizzato per la decisione della causa.

2. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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