Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8915 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8915 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AHMETOVIC MIRKO N. IL 11/07/1987
avverso l’ordinanza n. 446/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
18/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 18 novembre 2011 la Corte d’appello di Bologna, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Ahmetovic
Mirko, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ex art.
671 c.p.p. in relazione alle sentenze pronunziate nei suoi confronti.
di fiducia, Ahmetovic Mirko, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede
esecutiva.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novetnbre 2012.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore