Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26557 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 22/10/2018), n.26557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14647/2017 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso la Signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO MURGIA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAGLIARI, (OMISSIS),

in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3322/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.V. impugna per cassazione contro la prefettura di Cagliari, che resiste con controricorso, la sentenza del tribunale di Cagliari 23.11.2016, che ha dichiarato inammissibile l’appello a sentenza del GP che aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa alla chiusura di una strada, sul presupposto che il gravame si limitava a dedurre vizi di rito e non le questioni di merito ed il primo giudice aveva rigettato l’opposizione rilevando la fede privilegiata del verbale.

Il ricorrente denuncia 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 112 c.p.c. circa la doglianza della mancata comunicazione del rinvio di ufficio;

2) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 342 c.p.c., perchè aveva negato di essere l’autore della recinzione; 3) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 e dell’art. 2700 c.c. circa l’asserita mancata contestazione del verbale.

Il relatore ha proposto la manifesta infondatezza del ricorso, avendo il giudice di appello motivatamente escluso la rimessione in primo grado e dichiarato inammissibile il gravame per l’assenza di motivi di merito ed il mero richiamo ai motivi di opposizione in primo grado.

Il collegio non condivide la proposta e rileva che SS.UU. n. 27199/2017 hanno sancito in tema di specificità dei motivi di appello che occorre parametrare l’impugnazione alla sentenza impugnata e nella specie il ricorrente afferma che aveva posto le questioni indicate in primo grado.

In particolare il primo motivo è carente di interesse, perchè la sentenza ha riconosciuto il vizio denunciato ma escluso solo la rimessione in primo grado.

Da ciò consegue però l’accoglimento del secondo motivo perchè la nullità della sentenza comportava l’esame delle deduzioni di primo grado ed era sufficiente reiterarle; il consentito esame dell’ atto di appello riporta le sette circostanze asseritamente pacifiche invocate in appello, corrispondenti alle richieste iniziali.

Il terzo motivo è inammissibile perchè, dopo una pronunzia di inammissibilità, le affermazioni di merito contenute nella sentenza sono tamquam non essent donde la carenza di interesse, atteso quanto stabilito da Cass. S.U. n. 3840/07: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata”.

Donde il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e l’inammissibilità del terzo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cagliari in persona di altro magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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