Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26279 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13873-2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIEGO GERACI;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP A RL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

ANTONIO SCALISE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PO.VI., COMUNE DI FIUMEFREDDO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 699/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

IL COLLEGIO:

Fatto

FATTO E DIRITTO

PREMESSO:

– Con ricorso per cassazione, ritualmente notificato a Po.Vi., Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Società Cattolica di Ass.ni coop a r.l., P.S. ha impugnato con tre motivi la sentenza in data 24.4.2015 n. 699 con la quale la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione di prime cure, aveva condannato il P., titolare della omonima ditta individuale, a risarcire il danno per lesioni fisiche subito dalla Po. caduta in terra a causa di una buca non segnalata presente sul manto stradale e che non era stata ricoperta al termine dei lavori di appalto eseguiti dalla ditta P. per conto del Comune;

– resiste con controricorso Società Cattolica di Assicurazione a coop a r.l.;

– non hanno svolto difese Po.Vi. e Comune di Fiumefreddo.

RILEVATO:

– che la Corte territoriale, adita con appello proposto dalla Po., ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la statuizione della decisione di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune; ha ritenuto provato il nesso di causalità tra la “res” e le lesioni personali subite dalla Po.; ha rilevato che, stante la qualificazione dell’illecito sotto lo schema dell’art. 2050 c.c., compiuta dal primo giudice, la ditta appaltatrice non aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito, rimanendo, pertanto tenuta a risarcire il danno non patrimoniale e per spese mediche;

Ritenuto

– che il primo motivo (“omesso esame sulla eccezione di inammissibilità dell’atto di appello e violazione in diritto”) è inammissibile in quanto, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello, in altro non si risolve che nella denuncia di violazione dell’art. 342 c.p.c. da parte della Corte territoriale (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015). Ne segue che – ribadendo un principio di diritto espresso costantemente da questa Corte – anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo” – in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito- si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012), con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. Ne segue che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di gravame proposti con l’atto di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsi a rinviare all’atto medesimo (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012. Con riferimento alla censura della speculare statuizione che dichiara, invece, inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017. Vedi: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 11738 del 08/06/2016).

In difetto di tale adempimento il motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità;

– che il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.) è inammissibile in quanto, attraverso l’apparente censura di errore di diritto si palesa invece una critica alla ricostruzione della fattispecie concreta ed alla insufficiente valutazione delle risultanze probatorie (concernenti gli elementi della invisibilità e imprevedibilità del pericolo, la condotta negligente della vittima, la adozione di dispositivi di segnalazione del pericolo), evidentemente preclusa in sede di legittimità, esulando dai compiti della Corte la revisione del giudizio di merito, fatta salva la censura di omessa considerazione di un fatto storico decisivo, vizio peraltro deducibile nei circoscritti limiti ancora consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016): nella specie, ferma la sussunzione dell’illecito nello schema della responsabilità per svolgimento di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., la Corte distrettuale ha accertato che le lesioni erano derivate dalla caduta della Po. nella buca che la impresa non aveva provveduto a ricoprire; che la buca si trovava nel tratto stradale antistante l’ingresso dell’edifico scolastico frequentato dalla vittima; che il pericolo del dissesto stradale non era stato adeguatamente segnalato o circoscritto da mezzi di cautela per la intera sua estensione; che la ditta non aveva fornito alcuna prova liberatoria dell’evento – caso fortuito connotato dai requisiti della oggettiva imprevedibilità e della inevitabilità con adeguati mezzi precauzionali. Trattasi di accertamento in fatto in relazione al quale non vi è luogo a revisione in sede di legittimità;

– che il terzo motivo (omesso esame della esclusiva o parziale responsabilità del committente), volto ad introdurre una questione del tutto nuova, ipotizzando il concorso della responsabilità del Comune, è manifestamente inammissibile in quanto la ditta ricorrente omette del tutto di specificare: a) se costituendosi in primo grado avesse contestato integralmente la propria responsabilità, indicando il Comune quale unico responsabile dell’illecito, ovvero invece avesse soltanto richiesto l’accertamento della concorrente responsabilità dell’ente locale, ed a che titolo, con la conseguenza che la censura formulata con il motivo di ricorso per cassazione si palesa nuova; b) la statuizione del giudice di prime cure che aveva ritenuto il Comune privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria della Po. (recte: soggetto cui non era riferibile la posizione passiva nel rapporto obbligatorio dedotto in giudizio), non è stata investita dalla ditta individuale con appello incidentale, mentre l’appello principale svolto sul punto dalla danneggiata è stato dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato dell’accertamento negativo della responsabilità del Comune per il danno subito dalla Po. che in conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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