Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26282 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12303/2017 R.G. proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,
presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI
15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1809/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
31/01/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
T.G. chiede, con ricorso articolato su cinque motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 05/05/2017, la cassazione della sentenza n. 1809 del 31/01/2017 del Tribunale di Roma (addotta come notificata il 09/03/2017), di rigetto dell’appello da lei proposto contro l’accoglimento – da parte del Giudice di pace della Capitale con sentenza n. 8549/14 – dell’opposizione dispiegata dalla Intesa Sanpaolo all’esecuzione ai suoi danni intentata in base ad ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c. (in esito a procedura esecutiva iscr. al n. 25302/02 r.g.e. del Tribunale di Roma);
resiste con controricorso l’intimata;
è formulata proposta di definizione – per manifesta infondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p.;
considerato che:
la ricorrente si duole:
– col primo mezzo, la cui rubrica non indica in modo specifico alcuno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., della “questione dell’applicazione della ritenuta di acconto”;
– col secondo mezzo, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riguardo all’art. 1181 c.c.artt. 324 – 112 c.p.c.”: contestando l’applicabilità della prescrizione solo quinquennale;
– col terzo mezzo, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: lamentando la mancata integrazione del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria in ordine alla questione della ritenuta d’acconto;
– col quarto mezzo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. – art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: deducendo l’erroneità del calcolo del termine in concreto intercorso tra la notifica del precetto in uno al titolo esecutivo e l’effettivo pagamento;
– col quinto mezzo, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 1181 c.c. e artt. 112,115 e 116 c.p.c.”: contestando la reputata tempestività del pagamento per la violazione del termine relativo, indicato come reputato congruo dalla Suprema Corte anche se contenuto in dieci giorni;
peraltro, risultano pendere dinanzi a questa Corte numerosi altri ricorsi tra le stesse parti relativi a problematiche in parte o in tutto comuni e che, tra questi, almeno quelli iscritti ai nn. 4265/17 e 4272/17 rg figurano chiamati all’udienza delle Sezioni Unite Civili del dì 11/09/2018;
è evidentemente opportuno attendere la definizione almeno di questi, onde valutare l’incidenza della relativa pronuncia delle Sezioni Unite anche sul presente ricorso.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi nn. 4265 e 4272 del rg 2017 da parte delle Sezioni Unite.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018