Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26121 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28363-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del
Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 482, presso lo studio
dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA ROSARIA SAVOIA;
– ricorrente –
contro
S.E.L.A., SOGET SPA;
– intimate –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDINZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI (S.C.C.I.)
S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA
VITA SCIPLINO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1864/2016 del TRIBUNALE di TARANTO SEZIONE
DISTACCATA di MANDURIA, depositata il 03/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 Elena Lucia Anna S. convenne dinanzi al Tribunale di Taranto le società Equitalia Sud s.p.a. e Soget s.p.a., esponendo:
(-) di avere appreso, “a seguito di un controllo casuale effettuato presso la sede di (OMISSIS) dell’Equitalia e della Soget”, dell’esistenza a suo carico di 30 cartelle di pagamento e di due avvisi di addebito emessi dall’Inps; (-) di non avere mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle.
Chiese perciò l’annullamento degli atti suddetti, e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni.
2. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto, sezione di Manduria, qualificò la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; e dopo avere sospeso con decreto l’efficacia degli atti impugnati, con sentenza 3.6.2016 n. 1864 accolse l’opposizione.
3. La sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., quale successore della Equitalia Sud s.p.a., con ricorso fondato su sci motivi.
L’intimata non si è difesa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c..
Deduce che il giudice dell’esecuzione, dopo avere adottato i provvedimenti sommari di cui all’art. 618 c.p.c., avrebbe dovuto fissare il termine per l’inizio del giudizio sul merito dell’opposizione, e non decidere lui la causa.
1.2. Il motivo è manifestamente fondato, alla luce del principio già affermato da questa Corte, secondo cui “la sentenza emessa direttamente all’esito della fase sommaria di un’opposizione esecutiva (…) è nulla, in quanto affetta da erroneità insanabile del modus procedendi, non solo e non tanto per la inammissibile fusione e confusione della fase sommaria e di quella di merito, quanto piuttosto per l’esaurimento anche della seconda con una pronuncia che (…) ambisce a definire con efficacia di giudicato le questioni di diritto sollevate dalle parti” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25255 del 25/10/2017, Rv. 646826 01).
1.3. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, nella veste di giudice del merito dell’opposizione, al quale restano rimesse le valutazioni sugli evidenti limiti di proponibilità delle opposizioni per crediti tributari e l’applicazione degli ormai consolidati principi sulla piena sufficienza probatoria degli estratti di ruolo e sull’assoluta idoneità delle notifiche delle cartelle ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
1.4. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
2. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del merito oppositivo e in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018