Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26172 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5500/2014 proposto da:
SEC STUDIO DI ELABORAZIONE CONTABILE SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ODOARDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MARIA SCARANO;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE LEPORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2013 del GIUDICE DI PACE di LUCERA,
depositata il 30/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con decreto ingiuntivo notificato il 17.05.2010 il giudice di pace di Lucera ha intimato, su istanza del condominio in (OMISSIS), alla S.e.c. – Studio di elaborazione contabile s.r.l. il pagamento di Euro 434,40 per oneri condominiali.
2. Con sentenza depositata il 30.08.2013 il giudice di pace ha rigettato l’opposizione proposta dalla s.r.l..
3. Avverso detta sentenza la S.e.c. – Studio di elaborazione contabile s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, cui il condominio ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Come dedotto dal controricorrente, il ricorso è inammissibile.
2. La riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, ha introdottò una nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione: riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, prima soggette esclusivamente a ricorso per cassazione, è stato previsto l’appello a motivi limitati di cui dell’art. 339 c.p.c., comma 3, quale unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione. Il nuovo testo dell’art. 339 c.p.c., comma 3, è applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, anche nell’ambito di procedimenti già pendenti (cfr. sul tema ad es. Cass. sez. U n. 27339 del 18/11/2008 e n. 1213 del 18/01/2018).
3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che – al di fuori delle ipotesi di ricorso per saltum qui non sussistenti, ex art. 360 c.p.c., solo le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado sono ricorribili in cassazione, con condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 800 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018