Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26290 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. I, 18/10/2018, (ud. 23/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26348/2013 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Costabella n.

23, presso lo studio dell’avvocato Lavitola Leonardo, rappresentato

e difeso dall’avvocato Uzzau Roberto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore dott.

C.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lanza Carlo, giusta procura in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Costabella

n.23, presso lo studio dell’avvocato Lavitola Leonardo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Uzzau Roberto, giusta procura a

margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SASSARI, depositato il

16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2018 dal cons. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dall’avvocato P.A. ammesso al passivo del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) limitatamente alla somma di Euro 255.000, in luogo della somma complessiva di Euro 1.726.717,87 richiesta dall’opponente in forza di un atto di riconoscimento del debito, contenuto in una scrittura privata, sottoscritto da M.G. in qualità di amministratore unico della società fallita.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione di annullabilità dell’atto sopraindicato sollevata dalla curatela del fallimento sul rilievo che la scrittura privata sarebbe stata redatta dal M. in conflitto di interessi con la s.r.l. (OMISSIS) della quale era il rappresentante legale, essendo emerso dagli atti che lo stesso M. aveva obbligato la società per debiti estranei all’oggetto sociale consistenti, in particolare, in prestazioni professionali fornite dal ricorrente nell’interesse esclusivo e personale dello stesso M..

Inoltre, il Tribunale non ha condiviso quanto affermato dal ricorrente secondo il quale l’attività svolta in favore del M. sarebbe stata posta in essere nell’interesse della s.r.l. (OMISSIS) in quanto tale statuizione non trovava riscontro negli atti di giudizio, dai quali era emerso, al contrario, un elenco di cause relative alla persona fisica del M. e rispetto alle quali non era stato individuato alcun collegamento con la società.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del conflitto di interessi, art. 2475 ter c.c., rilevando, in particolare, la riconoscibilità del conflitto da parte del terzo sulla base dell’ordinaria diligenza, dovendo valutarsi la diligenza del P. in funzione della sua peculiare qualificazione professionale e non potendosi escludersi il predetto conflitto solo in virtù degli ampi poteri del M., in quanto gli stessi, per quanto ampi, non consentono all’amministratore unico di agire in contrasto con la società.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione P.A.. Ha resistito con controricorso il fallimento di s.r.l., (OMISSIS) con ricorso incidentale. Ha depositato memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c. il ricorrente.

Con il primo motivo si deduce la nullità del provvedimento impugnato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto emesso in contrasto con altro giudicato sentenza 4/2013 – formatosi nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto nei confronti del ricorrente dalla società fallita e dal M.. Nell’ambito di codesto giudizio, il Tribunale di Sassari aveva ritenuto che il M., pur non essendo direttamente obbligato in forza di un contratto d’opera professionale, si era direttamente e personalmente impegnato in relazione al debito sociale della società di cui era amministratore e che si era posto come garante della stessa, per mezzo della sottoscrizione del riconoscimento del debito. Al contrario, nel provvedimento impugnato si è affermato che il M. si fosse impegnato in proprio in relazione a rapporti obbligatori suoi personali e che, nella qualità di legale rappresentante della società, avesse impegnato quest’ultima a pagare i debiti di esclusiva pertinenza, concludendo per la sussistenza del conflitto di interessi (art. 2475 ter c.c.)

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia in quanto il Tribunale non avrebbe in alcun modo motivato in ordine al decisum della sentenza 4/2013 che ha riconosciuto l’esistenza in capo al M. di un’obbligazione di garanzia nei confronti della s.r.l. (OMISSIS). e non, invece, un contratto di opera professionale concluso personalmente col ricorrente.

Con il terzo motivo si contesta la violazione degli artt. 2475 ter e 2697 c.c. in quanto il Tribunale, ha ritenuto integrato il conflitto di interessi senza tenere in considerazione le risultanze processuali di segno contrario acquisite nel corso del giudizio. In particolare, oltre alla citata sentenza 4/2013, il ricorrente ha evidenziato l’omesso esame di alcuni atti, tra cui un atto di vendita, dal quale era emerso che il complesso immobiliare avente destinazione alberghiera era in origine di proprietà del M. e successivamente era stato da questi trasferito alla s.r.l. (OMISSIS), con la conseguenza che l’attività svolta per il M. era da intendersi come svolta a favore dell’azienda alberghiera, essendosi verificato solo un mutamento soggettivo della titolarità dell’azienda. Dunque, il coinvolgimento del M. nella scrittura privata di riconoscimento del debito non poteva ritenersi in funzione dell’attività difensiva a tutela di interessi personali bensì in ragione della sua qualità di garante della stessa, in unità di intenti e interessi con quest’ultima. Un ulteriore elemento probatorio che si affermava non essere stato correttamente esaminato dal Tribunale era l’elenco delle cause patrocinate nell’interesse del M., in numero di 21 su oltre 200, le quali concernevano un oggetto non già riconducibile a rapporti personali ma a tematiche inerenti la gestione del complesso alberghiero.

Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda proposta dal creditore in via subordinata con la quale era stato richiesto, nel caso di accoglimento dell’eccezione di annullabilità della scrittura privata, l’ammissione in via privilegiata dell’importo pari alla metà dell’obbligazione complessiva, di competenza della sola s.r.l. (OMISSIS). Non si rinvenivano, infatti, ragioni per estendere gli effetti del preteso vizio all’intera scrittura privata e quindi anche alla metà del credito di competenza della s.r.l. (OMISSIS).

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente ha contestato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese senza indicare in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificassero, così violando l’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009.

L’esame del primo motivo deve essere preceduto dal rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dello stesso formulata dalla parte controricorrente. La censura non può essere qualificata come nuova, attesa la rilevabilità d’ufficio anche in sede di giudizio di legittimità, del giudicato esterno sia se formatosi anteriormente che posteriormente alla pronuncia impugnata (S.U. 13916 del 2006; Cass. 1534 del 2018). Essa è, tuttavia priva di fondatezza attesa la radicale inopponibilità al fallimento del giudicato formatosi successivamente ad esso, potendo tale giudicato essere fatto valere soltanto nei confronti della società, una volta tornata in bonis.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto meramente ripetitivo del primo, essendo rivolto a sostenere l’opponibilità del sopracitato giudicato esterno.

Il terzo motivo è inammissibile essendo rivolto ad ottenere una diversa selezione dei fatti ritenuti rilevanti nel provvedimento impugnato con valutazione insindacabile, peraltro ampiamente ed esaurientemente motivata.

Il quarto motivo è inammissibile perchè del tutto privo di specificità in ordine alla imputazione dell’attività professionale alla società nella misura della metà, non essendovi indicazioni volte ad individuare la natura e l’entità di tale attività e le ragioni sottese alla sua quantificazione proporzionale. Tale genericità giustifica il rigetto implicito del giudice del merito, risultando l’evidente lacuna, in primo luogo allegativa, anche dalla riproduzione della domanda subordinata, così come formulata nell’incipit del quarto motivo di ricorso.

L’unico motivo di ricorso incidentale deve ugualmente essere rigettato in quanto la compensazione delle spese processuali non si è fondata sulla soccombenza reciproca ma sulla ravvisata complessità dell’esame complessivo delle questioni e dei fatti di causa.

Le spese legali del presente giudizio, in relazione al rigetto del ricorso incidentale devono essere compensate nella misura della metà. Per la rimanente metà seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, previa compensazione della metà. Liquida le spese per intero nella misura di Euro 12000 per compensi; Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione nei confronti del ricorrente principale del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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