Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26184 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 06/03/2018, dep. 18/10/2018), n.26184
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –
Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27620 del ruolo generale dell’anno 2011
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Starday s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa, per procura a speciale in calce al controricorso, dall’Avv.
Giorgio Tedesco, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di
Donio, n. 3/A, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Mozzi;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna n. 69/6/11, depositata il giorno 29
giugno 2011;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2018
dal Consigliere Dott. Giancarlo Triscari.
Fatto
RILEVATO
che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate di Bologna aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società Starday s.r.l. con il quale si era proceduto a recuperare a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte dovute a titolo IRES, IRAP e IVA, costi indebitamente dedotti, fra cui, in particolare, l’importo di Euro 100.000,00, corrisposto nel corso dell’anno 2005, ritenuto non deducibile in quanto eccedente il limite, riconosciuto dalla legge (Euro 200.000,00), per la deducibilità delle spese a favore di associazioni sportive dilettantistiche; a seguito di impugnazione proposta dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo, per quanto di interesse, la deducibilità integrale delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla contribuente; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello principale l’Agenzia delle entrate e appello incidentale la società contribuente;
la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello principale e quello incidentale, confermando interamente la pronuncia del giudice di primo grado;
l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in epigrafe;
si è costituita la società Starday s.r.l. depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente nel controricorso, per decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso; in particolare, secondo la controricorrente, poichè la sentenza impugnata è stata notificata in data 22 luglio 2011 e poichè il ricorso è stato notificato a essa contribuente in data 9 novembre 2011, lo stesso deve essere considerato inammissibile in quanto tardivo;
l’eccezione è fondata;
risulta dalla documentazione in atti che la sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata alla ricorrente con atto spedito il 20 luglio 2011 e ricevuto il 22 luglio 2011;
ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso in Cassazione di cui all’art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della sentenza, quindi, nel caso di specie, dal 23 luglio 2011;
tenuto conto del periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo in vigore ratione temporis, quindi della sospensione di diritto dal 1 al 15 settembre di ciascun anno, il termine sarebbe scaduto il giorno 5 novembre 2011 e, tenuto conto che il giorno cadeva di sabato, in applicazione della previsione di cui all’art. 155 c.p.c., comma 4, lo stesso è prorogato al 7 novembre 2011 successivo; poichè il ricorso è stato notificato in data 9 novembre 2011, lo stesso è da considerarsi tardivo, con conseguente inammissibilità dello stesso;
ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessive Euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 6 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018