Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26494 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 19/10/2018), n.26494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1898/2013 proposto da:

B.L. & C. SNC, IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona

del liquidatore B.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato REMO DE NARD;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ALVIGINI;

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA

FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 660/2012 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata

il 21/06/2012, R.G.N. 3594/2009.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Il Tribunale di Padova, con sentenza pubblicata in data 21/6/2012, ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva l’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., a due avvisi di intimazione, notificati per crediti vantati dall’Inps e dall’Inail, dalla s.n.c. in liquidazione ” B.L.”;

la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da nove motivi al quale hanno resistito con controricorso l’Inail ed Equitalia Nord s.p.a., mentre l’Inps si è limitata a depositare delega in calce alla copia notificata del ricorso;

con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, depositato presso la cancelleria di questa Corte, la ricorrente B.L. & c. s.n.c. in liquidazione ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

la rinuncia, proposta ai sensi del D.L. 22 novembre 2016, n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stata notificata ad Equitalia Nord s.p.a., all’Inail ed all’Inps, anche in qualità di procuratore speciale della SCCI s.p.a., e per essi ai difensori costituiti, mediante posta elettronica certificata, come risulta dalle ricevute di accettazione, depositate successivamente all’atto di rinuncia;

ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese, in considerazione del fatto che la rinuncia al giudizio (rectius: l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti) è imposta dal D.L. cit., art. 6, comma 2, affinchè i debitori, nei cui confronti sono stati emessi ruoli affidati ad agenti della riscossione, possano accedere alla definizione agevolata prevista dalla norma citata: tale previsione, in una logica di composizione stragiudiziale delle controversie volta a recuperare con maggiore celerità risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato, è validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio;

dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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