Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26373 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26273
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22828/2014 proposto da:
G.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 8, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BALICE,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO DE SIMONE, GIACOMO
CARINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9625/2014 del TRIBUNALE DI NAPOLI,
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI MARANO DI NAPOLI, depositata il
26/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
G.M.L. ha proposto ricorso in cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Marano, n. 9625/2014, depositata il 26 giugno 2014.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta dalla ricorrente, condomina del Condominio (OMISSIS), contro il decreto ingiuntivo n. 732/2002 del Giudice di Pace di Marano per contributi condominiali risultanti dal consuntivo approvato all’assemblea del 1 dicembre 2001.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e l’errata valutazione delle prove in atti.
Il secondo motivo di ricorso è rubricato “eccezione ex art. 2909 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione sul giudizio di rilevanza relativo alla delibera condominiale del 27 marzo 2004 in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 4”.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., con riguardo alla condanna della ricorrente al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
E’ tuttavia sopravvenuta in data 19 giugno 2018 la dichiarazione di rinuncia al ricorso della ricorrente G.M.L., con adesione del controricorrente Condominio (OMISSIS), nelle forme di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c..
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1, come sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. i, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016, la decisione sull’estinzione per rinuncia, intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale, deve essere assunta, all’esito di quest’ultima, con ordinanza, non dovendo la Corte decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento.
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018