Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13559 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. I, 20/05/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 20/05/2019), n.13559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14568/2018 proposto da:

E.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Froldi,

presso il cui studio in Macerata, Via Morbiducci n. 21 è

elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1429/2017 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata 27.9.2017, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato il rigetto delle istanze di protezione internazionale avanzate da E.S., cittadino (OMISSIS), che, dopo aver esposto di professare la religione cattolica, ha narrato di aver lasciato il suo paese dopo aver perso alcuni familiari nell’attentato verificatosi ad (OMISSIS) e di aver vissuto un altro attentato ad appena dieci giorni di distanza dal primo. La Corte ha ritenuto il racconto del richiedente stereotipato, incoerente in linea temporale, ed intrinsecamente non credibile non mostrando egli di conoscere i basilari rudimenti della fede professata e non avendo esposto le ragioni che avevano determinato la propria conversione al cattolicesimo.

La Corte ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in assenza di situazioni di conflitto nella zona di origine del richiedente e della protezione umanitaria, ritenendo indimostrate specifiche situazioni soggettive, tali da giustificarne la concessione.

Ricorre il richiedente sulla base di un motivo. L’Amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. La Corte territoriale, lamenta il ricorrente, si è fondata solo sui verbali della Commissione e sulle argomentazioni del procuratore generale del giudizio del primo grado, senza provvedere, al pari del giudice di primo grado, a verificare la veridicità dei fatti e la coerenza del racconto da lui reso – innanzi alla Commissione territoriale e negli atti giudiziali – mediante l’ascolto di esso richiedente, che gli avrebbe consentito di fornire in maniera chiara ed esaustiva le proprie ragioni. I giudici d’appello erano così venuti meno al dovere di cooperazione istruttoria.

2. Il motivo è infondato.

3. Il giudizio negativo sulla credibilità del richiedente, nei sensi riassunti in narrativa, risulta infatti, assunto dalla Corte d’appello in maniera del tutto conforme ai parametri ai quali l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere in questa sede messo in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, vizio che non è stato dedotto, nè del resto, il ricorso, in proposito totalmente generico, specifica quale fatto decisivo sarebbe stato non esaminato, o quale circostanza avrebbe potuto esser riferita o chiarita. Peraltro, questa Corte (Cass. n. 3003 del 2018) ha già chiarito che il rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, (applicabile ratione temporis) al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale (e nella specie, non consta che la richiesta sia stata formulata) cui si collega il potere del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza.

4. Va, quindi, rilevato che la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017; n. 524 del 2019).

5. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La declaratoria va resa a prescindere dalla circostanza che nella specie risulta dal ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (che, in tesi, potrebbe esser revocato). Il Collegio reputa, infatti, di dover dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9661 del 2019) secondo cui “ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte”, e considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è previsto, esclusivamente, nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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