Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 499 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 499 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
Data Udienza: 25/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Piccinini Emiliano, nato a L’Aquila il 9.4.76
imputato art. 5 /g L.283/62
avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila dell’8.10.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione alla normativa
sulla sicurezza degli alimenti (art. 5 /g L.283/62) e condannato alla pena di 25.000 € di
ammenda;
Rilevato che, contro tale decisione, è stato proposto appello che, però, è stato
convertito in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza;
Constatato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato (
perché non iscritto nel
prescritto albo speciale ex art. 613 c.p.p.);
Considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai restanti motivi di ricorso;
..•
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Osservato che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1000 C
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013
Il Presidente
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.