Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 463 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 463 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAVILLA ANTONIO N. IL 28/02/1975
avverso la sentenza n. 700/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 25/10/2013
Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 15/01/2013 ha confermato la sentenza
del Tribunale di Reggio Calabria in data 27/07/2011, con la quale Lavilla Antonio era stato
dichiarato colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p. e 2, comma 1 bis, della L. n. 638/1983, a
lui ascritto, per avere omesso di versare al’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate
sulle retribuzioni di un lavoratore dipendente per il periodo da gennaio ad aprile 2006, e condannato
alla pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed € 200,00 di multa;
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto di non avere avuto conoscenza della
contestazione da parte dell’INPS e dedotto di non essere stato nelle condizioni economiche per
poter adempiere;
-che sul primo punto la sentenza ha osservato che l’avviso dell’accertamento da parte dell’INPS con
l’invito ad adempiere era stato notificato al Lavilla, a mani proprie, in data 13/05/2008 e, sul
secondo, che l’imputato non aveva fornito prova dell’asserita impossibilità economica di versare le
ritenute previdenziali ed assistenziali e che, peraltro, l’assunto contrastava con la modestia della
somma dovuta;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
l’errata valutazione degli elementi indiziari e vizi di motivazione, ripropone genericamente le
medesime questioni già sottoposte all’esame dei giudici di merito e respinte con motivazione
giuridicamente corretta ed immune da vizi logici;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo