Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 941 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 941 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Braidic Sergio nato ad Udine il 10/3/1983
2) Braidic Loris nato ad Udine il 16/4/1979
avverso la sentenza del 8/11/2012 della Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata con riferimento al delitto di rapina nonché
l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento all’aggravante di
cui all’artt. 7 legge n. 575 del 1965 limitatamente alla posizione di Braidic
Sergio;
udito l’avv. Paolo Pellicini che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 8/11/2012 la Corte di appello di Trieste, in
1

Data Udienza: 11/12/2013

i

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 8/2/2011,
dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A) 110,
56, 629 cod. pen., 7 legge n. 575 del 1965 e B) 61 n. 2, 110, 628 comma 1
cod. pen., 7 legge n. 575 del 1965 e, ritenuto il vincolo della continuazione
anche con il reato di cui al capo C) 110, 582, 585 in relazione all’art. 576
comma 1 n. 1 cod. pen., li condannava alla pena di anni cinque di reclusione
ed € 2.000,00 di multa.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello

proposto dagli imputati in punto di ritenuta responsabilità degli stessi in
ordine al reato di cui al capo C) ed accoglieva l’appello proposto dal P.M. in
ordine all’assoluzione degli stessi imputati dai reati loro ascritti ai capi A) e
B).

2.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo del

loro difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché
carenza e contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Ci si duole, in
particolare, che la colpevolezza degli imputati sia stata ritenuta in assenza
di un risultato probatorio che lo affermi in modo inequivoco ed in presenza
di un travisamento delle dichiarazioni rese dalle persone offese che
avrebbero espresso soltanto una deduzione circa l’impossessamento delle
collane che avevano al collo..
2.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 192
comma 2 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. per l’omessa confutazione delle
valutazioni del giudice di primo grado con le quali gli imputati erano stati
mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
2.3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché
carenza ed illogicità della motivazione e travisamento del fatto, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 192
comma 2 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. con riguardo alla ritenuta
responsabilità degli imputati per il delitto di tentata estorsione aggravata.
Evidenzia, al riguardo, che la colluttazione era insorta in seguito ad una lite
fra Bradic Sergio e Paolo Scotto degenerata in una rissa.
2.4. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché
carenza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma

1.1.

,

1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 comma 2 cod. proc.
pen. e 629 e 582 cod. pen., per essere stata tratta dalle sole dichiarazioni
della sig.ra Venuto la responsabilità di Braidic Loris, essendo rimasta
esclusa qualsiasi partecipazione di quest’ultimo ai fatti.
2.5. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 7 legge
575/1965. Evidenzia al riguardo che la misura di prevenzione all’epoca dei

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso merita accoglimento limitatamente al delitto di rapina di cui al
capo B) dell’imputazione, al quale attiene il primo motivo proposto,
risultando infondati gli altri motivi proposti.
Deve, al riguardo, in via preliminare, rilevarsi che, in tema di
motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la
decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del
proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente
i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando
conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato (sez. U. n. 33748 del
12/07/2005, Rv. 231679). Ora, quanto al delitto di rapina contestato al
capo b), con argomentazioni in fatto prive di illogicità manifeste, il giudice
di primo grado aveva ritenuto che non era possibile ascrivere il reato agli
attuali ricorrenti data l’estrema concitazione degli eventi, cui avevano preso
parte altre persone, oltre agli imputati; aveva ancora evidenziato che le
persone offese, per espressa affermazione dell’Orsieri, si erano accorte della
mancanza delle rispettive catenine solo alla fine della colluttazione ed
avevano quindi ritenuto che gli imputati se ne fossero impossessati; aveva
di conseguenza rappresentato che nessuna risultanza processuale
consentiva di affermare che gli imputati avessero strappato le catenine alle
vittime.
Fatta questa premessa, rileva il Collegio che la decisione impugnata
si limita a fornire una diversa interpretazione delle dichiarazioni rese dalle
persone offese affermando che entrambe le vittime hanno ricondotto la
perdita dei loro preziosi alla condotta violenta posta in essere dagli
imputati. Tale motivazione in realtà si limita a fornire una diversa
valutazione del compendio probatorio emerso nel giudizio di primo grado,
omettendo, invece, come richiesto da plurime affermazioni di questa Corte

fatti non era definitiva.

í

condivise dal Collegio (sez. 5 n. 42033 del 17/10/2008, Rv. 242330; sez. 5
n. 8361 del 17/1/2013, Rv. 254638), di confutare le ragioni poste a
sostegno della decisione riformata, dimostrando l’insostenibilità sul piano
logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti.
Non altrettanto può dirsi con riferimento al delitto di estorsione
contestato al capo a) dell’imputazione, del quale si occupano il secondo, il
terzo ed il quarto motivo, rispetto al quale pure vi era stata assoluzione in
primo grado. Difatti, in relazione a questa specifica ipotesi di reato, i giudici

di appello hanno dato conto, in modo logico ed esaustivo, del ragionamento
seguito, che li ha portati a riformare la decisione assunta dal giudice di
prime cure, confutando gli argomenti posti a base della sentenza di primo
grado, in forza dei quali si era concluso per l’insussistenza del reato
contestato. Nella direzione segnalata si è, difatti, ritenuto che dalla
deposizione della persona offesa Ostieri Luigi e da quella di Venuto Monica,
coincidenti nel loro nucleo essenziale, era emerso il tentativo di estorsione
posto in essere da entrambi gli imputati; più specificamente la Venuto
aveva dichiarato di avere assistito più volte a colloqui intercorsi fra il suo
datore di lavoro, appunto, Orsieri Luigi, e gli attuali imputati; l’Orsieri, poi,
aveva testimoniato in ordine al tenore anche letterale delle reiterate
richieste estorsive poste in essere in suo danno dal Braidic Sergio e
culminate nell’episodio di aggressione verificatosi il 13/10/2009. Quanto a
quest’ultimo episodio, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la
Corte territoriale ha dato, ragionevolmente, atto che esso si inseriva nel
contesto estorsivo da tempo programmato ed attuati da entrambi gli
imputati in danno dell’Ostieri e che, nella fase inziale, esso si era
concretizzato in un tentativo di aggressione da parte di Braidic Sergio ai
danni dei cuochi del locale dell’Ostieri. Ed infine con riguardo al ruolo
ricoperto dal Braidic Loris, nella sentenza impugnata si fa riferimento alle
dichiarazioni rese dalla Venuto considerate attendibili e non smentite da
nessun altra risultanza processuale, alla coincidenza delle stesse con quanto
riferito dalla persona offesa ed alla partecipazione attiva dell’imputato
all’episodio occorso il 13/10/2009. Nel ricorso viene soltanto prospettata
una diversa valutazione delle risultanze processuali, a fronte di una
motivazione che sullo specifico punto risulta completa e priva di illogicità
manifeste.
Quanto, infine, all’ultimo motivo di ricorso afferente all’aggravante di
cui all’art. 7 legge n. 575 del 1965, rileva il Collegio che nella sentenza
r
4

IR,L__

impugnata viene dato atto che gli imputati erano entrambi sottoposti, con
provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione; il ricorso sul punto
si rivela del tutto generico e non rispondente ai canoni dell’autosufficienza,
in base ai quali è onere del ricorrente, che lamenti l’omessa o travisata
valutazione di atti processuali, nel caso di specie si tratterebbe della
definitività o meno del provvedimento con il quale era stata applicata agli
imputati una misura prevenzione, deve provvedere alla trascrizione

perché di essi è precluso al giudice di legittimità l’esame diretto, a meno
che il fumus del vizio non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del
ricorso (sez. 1 n. 6112 del 22/1/2009, Rv. 2432225).

4. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte,
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste
limitatamente al reato di rapina per nuovo giudizio sul punto. Devono,
invece, essere rigettati gli altri motivi proposti. Infine, in base a quanto
previsto dall’art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l’intervenuta
irrevocabilità della decisione di merito in relazione all’affermazione della
penale responsabilità degli imputati in ordine ai reato di estorsione di cui al
capo a).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di rapina con rinvio ad
altra sezione della Corte d’Appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, il 11 dicembre 2013

Il C

ere estensore

Il Presidente

integrale nel ricorso degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA