Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12372 del 09/05/2019
Cassazione civile sez. lav., 09/05/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12372
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3329/2016 proposto da:
V.O., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato OTTAVIO ROMANO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del Curatore Fallimentare pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FLAVIANO DE TINA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 5202/2015 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata
il 10/12/2015, R.G.N. 361/2014.
Fatto
RILEVATO
che con decreto in data 9 dicembre 2015, il Tribunale di Gorizia ha respinto l’opposizione proposta da V.O. con cui era stata richiesta l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) S.p.a. per le somme dovute a titolo di differenze retributive, risarcimento del danno per illegittimo licenziamento ed indennità L. n. 300 del 1970, ex art. 18;
che avverso tale sentenza Poste V.O. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, al quale ha opposto difese il Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;
che in 6 febbraio 2019 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione, in relazione al quale ha chiesto che le spese fossero compensate;
che la rinuncia è stata accettata dal Fallimento (OMISSIS) S.p.a..
Diritto
RITENUTO
che la rinuncia risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ed è stata sottoscritta sia dalla ricorrente che dal suo procuratore e, per accettazione, dalla parte controricorrente e dal suo procuratore.
che, quindi, a norma dell’art. 390 c.p.c., il procedimento deve essere dichiarato estinto senza onere di spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., in virtù della adesione della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019