Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12086 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. II, 08/05/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 08/05/2019), n.12086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10340-2015 proposto da:

P.R., P.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO 60, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BIASI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO DE GIORGI;

– ricorrenti –

contro

R.M.R., R.R., R.M.T. E

R.C., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AMELIA 15, presso lo

studio dell’avvocato CARLA LICIGNANO, rappresentate e difese

dall’avvocato FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO;

RA.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMELIA 15,

presso lo studio dell’avvocato CARLA LICIGNANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DONATO MELE MONGIO’;

– controricorrenti –

e contro

R.T., R.A., RA.CO., R.C.,

M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 195/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/03/2014; e la sent. 502/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto in via principale, in

subordine accoglimento parziale per quanto di ragione;

udito l’Avvocato GALLUCCIO MEZIO Francesco, difensore delle

resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il presente giudizio è stato iniziato da R.G. in relazione alla successione testamentaria della madre, che aveva lasciato la quota disponibile ai tre figli maschi F., L. e R.B., che sono stati citati, nel contraddittorio con una quinta figlia R.M., a rendere il conto dell’amministrazione dei beni ereditari e dei beni che avevano costituito oggetto di donazione in loro favore, e ciò sia per il periodo successivo all’apertura della successione sia per il periodo anteriore.

Il giudizio, poi proseguito dagli eredi delle parti originarie, è stato caratterizzato da una molteplicità di sentenze non definitive, in primo grado e in grado d’appello.

Per quanto ancora interessa in questa sede il tribunale, con una delle tante sentenze non definitive (n. 280 del 21 febbraio 1980), ha dichiarato che i coeredi maschi non avevano prestato il rendiconto dell’amministrazione per il periodo successivo alla morte della de cuius; aveva quindi disposto una consulenza tecnica per accertare la redditività dei beni.

Tale sentenza, fatta oggetto di appello immediato, è stata totalmente riformata dalla Corte d’appello di Lecce con la sentenza del 3 dicembre 1981 n. 476, la quale ha dichiarato che il rendiconto per l’amministrazione dei beni successivi alla apertura della successione doveva intendersi approvato, “salvo che per le partite oggetto di specifica contestazione da parte di R.G.”.

La sentenza n. 476 del 1981 è passata in giudicato, essendo stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da R.G..

La Corte d’appello di Lecce, con ulteriore sentenza non definitiva n. 201 del 1989, ha posto a carico di L., F. e R.B. l’obbligo di rendiconto della gestione per il decennio anteriore all’apertura della successione. La stessa sentenza ha posto a carico dei soli eredi di R.B. l’obbligo di rendiconto della gestione dei tabacchi per il medesimo periodo.

Tale sentenza è stata confermata in cassazione.

L’istruttoria è proseguita in grado d’appello per la determinazione del quantum dovuto per i titoli sopra indicati.

Con ulteriore sentenza n. 12 del 26 gennaio 2001 la corte d’appello ha definito il giudizio di impugnazione delle prime tre sentenze non definitive del tribunale, dichiarando che il debito da rendiconto dei coeredi obbligati doveva essere determinato in base alle risultanze della consulenza tecnica.

In motivazione tale sentenza ha osservato che “si è formato il giudicato sul fatto che i coeredi maschi avevano prestato il rendiconto dell’amministrazione dei beni materni per il periodo di tempo posteriore all’apertura della successione, come disposto dalla sentenza del 3/12/1981 della Corte d’appello di Lecce, confermata dalla Cassazione”.

La sentenza n. 12 del 2001 è stata a sua volta confermata in cassazione, con sentenza della Suprema Corte n. 5092 del 2006.

E’ intervenuta nel frattempo la sentenza del Tribunale di Lecce del 9 luglio 2002, che ha sciolto la comunione, con attribuzione dei beni, e ha pronunciato le condanne conseguenti alla resa del conto.

Contro tale sentenza non definitiva del 9 luglio 2002 R.G. ha proposto appello, che è stato accolto in parte con la sentenza n. 502 del 2011, nella parte in cui l’appellante aveva lamentato la mancata determinazione delle rendite relative al decennio anteriore alla morte relativamente ai beni oggetto di donazione.

Ai fini della determinazione del quantum la corte di merito ha rimesso la causa sul ruolo per l’espletamento di una consulenza tecnica.

La sentenza non definitiva n. 502 del 2011 è stata seguita dalla sentenza definitiva n. 195 del 2014, che ha integrato la condanna emessa dal tribunale in conformità a quanto stabilito con la sentenza non definitiva n. 502 del 2001, riconoscendo gli interessi sulle somme risultanti dal conto dal gennaio 1951.

Contro la sentenza non definitiva n. 592 del 2011 e la sentenza definitiva n. 195 del 2014, P.L. e P.R. (eredi di R.G.) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Hanno resistito con controricorso R.M.R.. R.M.T. e R.R..

Ha resistito con controricorso R.M..

I ricorrenti e i controricorrenti R.M.R., R.M.T., R.R. e R.C. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,723,724,725,1362 c.c. e degli artt. 112,115,116e 324c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 5 e omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si evidenzia che con la sentenza n. 476 del 2001 la corte d’appello ha riconosciuto che il conto per l’amministrazione dei beni successiva alla morte, presentato dagli eredi maschi, doveva intendersi accettato, “salvo che per le partite oggetto di specifiche contestazioni da parte di R.G.”.

Ciò posto i ricorrenti sostengono che la corte d’appello, con la sentenza oggetto del presente ricorso, avrebbe dovuto dar seguito a tale riserva, disponendo la rettifica del saldo.

Invece la corte ha ritenuto che la questione fosse coperta da giudicato derivante dalla sentenza della stessa Corte d’appello di Lecce n. 12 del 2001, e ciò in base un inciso di tale sentenza nel quale si assumeva che, sull’accettazione del conto per l’amministrazione posteriore all’apertura della successione, si era formato il giudicato.

I ricorrenti rimproverano alla corte di avere attribuito valore di giudicato a una affermazione priva di incidenza sulla decisione che la corte era chiamata ad assumere con la ridetta sentenza n. 12 del 2001. Secondo i ricorrenti, in quella occasione, la materia controversa era circoscritta al conto per il periodo precedente alla morte, come risultava dalle domande formulate dagli appellanti in quel giudizio.

Il motivo è infondato.

La sentenza oggetto del presente ricorso n. 502 del 2011 ha richiamato l’inciso della sentenza n. 12 del 2001, con il quale si assumeva essersi “formato il giudicato sul fatto che i coeredi maschi avevano prestato il rendiconto per il periodo di tempo posteriore all’apertura della successione”.

Si deve tuttavia aggiungere che, nella ricostruzione della portata della sentenza n. 12 del 2001, la corte di merito è andata oltre il richiamo della riportata enunciazione formale, aggiungendo che “anche sulla base di tale assunto” la corte “adotta la decisione di dichiarare accertata la massa da dividere così come individuata dai consulenti tecnici appositamente nominati”.

Emerge con chiarezza dalla congiunta considerazione di tali affermazioni come la corte di merito, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, abbia inteso il riconoscimento del giudicato sulla resa del conto, contenuto nella sentenza n. 12 del 2001, non come passaggio descrittivo estraneo alla materia controversa, ma quale premessa della statuizione positiva circa la composizione della massa da dividere, assunta con la stessa sentenza.

Il relativo apprezzamento, coinvolgendo una questione di interpretazione della sentenza n. 12 del 2001, è incensurabile in sede di legittimità, in quanto immune da errori giuridici o da vizi di logica (Cass. n. 14297/2017; n. 29407/2017; n. 13811/2013).

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La corte d’appello, nel riconoscere in favore degli appellanti i frutti dei beni per l’amministrazione precedente alla morte, avrebbe dovuto accordare oltre agli interessi, anche la rivalutazione monetaria, trattandosi non di frutti civili, ma di frutti naturali.

Il motivo è infondato.

La sentenza non definitiva n. 502 del 2011, impugnata in questa sede, identifica il contenuto della sentenza di primo grado nei seguenti termini: “in conseguenza della domanda di rendiconto formulata dall’attrice nei confronti dei fratelli B., F. e L. con riferimento ai beni del patrimonio ereditario gestiti da costoro nei dieci anni precedenti alla morte della de cuius, in assenza di rendiconto, e dunque, sulla base della entità dei frutti da tali beni derivanti per come accertata dalla c.t.u. disposta dalla corte d’appello, gli eredi di ciascuno degli originari convenuti doveva essere condannato al pagamento, in favore di R.G., della somma di Euro 1.240,74, oltre interessi legali a decorrere dal 1951”.

I soli eredi di R.B. furono condannati al pagamento della somma ulteriore somma di Euro 158,00 in favore dell’attrice per la gestione della ditta di concessionari di tabacchi, oltre interessi a decorrere dal 1951.

La sentenza di primo grado fu appellata dagli eredi di R.G. sotto un duplice profilo:

-occorreva tenere conto anche delle rendite nette prodotte dai cespiti oggetto di donazione nel periodo compreso tra il 1942 e l’annata agraria immediatamente precedente la data delle singole donazioni;

-avrebbe dovuto essere acquisito alla massa l’intero debito dei germani nei confronti della de cuius e non solo quella parte corrispondente alla quota dell’appellante.

La corte d’appello, con la sentenza non definitiva n. 502 del 2011, ha accolto il primo profilo di censura, evidenziando che il tribunale aveva tenuto conto esclusivamente del debito gravante sui coeredi per l’uso dei beni ereditari nei dieci anni precedenti l’apertura della successione, mentre avrebbe dovuto tenere conto anche delle rendite dei beni oggetto di donazione. Ha quindi rimesso la causa sul ruolo al fine di accertare, tramite consulenza tecnica, la rendita netta prodotta dagli altri beni per il periodo decorrente dal 1942 all’annata agraria immediatamente precedente la data della donazione.

Con la sentenza definitiva il collegio, sulla base della relazione del consulente tecnico, ha accertato che il debito gravante sui coeredi in relazione all’uso dei beni oggetto di donazione ammontava, per la quota dell’attrice, a Euro 5.430,23.

Gli eredi dei tre figli maschi dovevano quindi la somma di Euro 1.810,08, che si aggiungeva all’importo già riconosciuto dal tribunale di Euro 1.240,74.

Ha pertanto pronunciato condanna degli eredi di F. e R.L. al pagamento della somma di Euro 3.050,82 (1.240,74 + 1.810,08) e della somma di Euro 3.208,82 degli eredi di R.B. (1.240,74 + 1.810,08 + 158,00), con gli interessi legali dal 1951.

In questa sede i ricorrenti, deducendo che il debito di restituzione riguardava frutti naturali, assumono che la corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria.

Il motivo di ricorso è formulato in relazione all’intera liquidazione operata dalla sentenza definitiva n. 195 del 2014, ma è chiaro che la questione è in astratto configurabile solo per la parte integrativa della condanna, relativa ai frutti dei beni donati, e non per i frutti dei beni relitti. Questi erano stati già riconosciuti dal tribunale, con il riconoscimento dei soli interessi legali, e la relativa statuizione non aveva costituito oggetto di impugnazione sotto questo profilo.

E’ ancora da aggiungere che la censura di cui al motivo ora in esame non è rivolta contro una statuizione di diniego del carattere naturali dei frutti assunta dalla sentenza impugnata. I ricorrenti sostengono che la corte avrebbe dovuto cogliere da sè, sulla base delle indicazioni desumibili dai precedenti provvedimenti e dalla consulenza tecnica, la relativa qualità dei frutti oggetto della condanna e riconoscere d’ufficio la rivalutazione monetaria, “a prescindere da una domanda di parte (nella specie comunque formulata)” (così a pag. 20 del ricorso).

Ora, a parte la estrema genericità dell’inciso sulla proposizione della domanda, è chiaro che in presenza di una sentenza irrevocabile che aveva assunto una posizione diversa relativamente a una parte dei frutti oggetto dell’unica domanda (ancora in questa sede i ricorrenti considerano l’intero coacervo dei frutti, tanto dei beni relitti, quando dei beni donati, sotto un unico denominatore), la questione della diversa qualificazione dei frutti derivanti dai beni donati doveva costituire oggetto di una specifica deduzione da parte degli interessati, sotto il profilo che la liquidazione integrativa doveva essere fatta secondo un criterio diverso da quello seguito dal primo giudice per i frutti dei beni ereditari, pur trattandosi di profilo che non aveva costituito oggetto di impugnazione.

In assenza di tale specifica deduzione, non ravvisabile in una generica richiesta del riconoscimento della rivalutazione monetaria, la corte di merito non aveva alcuna ragione di discostarsi dal criterio seguito nella liquidazione dei frutti dei beni ereditari.

In quanto al contrasto fra dispositivo e motivazione infine denunciato dai ricorrenti nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica (nella motivazione è menzionata la rivalutazione, assente nel dispositivo), la relativa censura avrebbe dovuta essere tempestivamente dedotta, nel concorso dei presupposti, quale ragione di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 15990/2014; n. 16014/2017).

In conclusione il ricorso è interamente rigettato, con addebito di spese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 201s3 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti R.M.R., R.M.T., R.R. e R.C., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente Ra.Ma., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA