Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12079 del 08/05/2019
Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 08/05/2019), n.12079
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13656-2018 proposto da:
O.I., alias O.E., elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI VENEZIA;
– intimata –
avverso il provvedimento n. Prot 9722/WA/2016 della COMMISSIONE
TERRITORIALE di VERONA SEZIONE di VICENZA, depositato il 02/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA
MASSIMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – O.I. ricorre per cassazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Vicenza, notificatogli il 2 novembre 2017, che ha respinto la domanda da lui proposta, ritenendo insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento del proprio status di rifugiato, per il riconoscimento della protezione sussidiaria e per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. – Il ricorso per cassazione si basa su due motivi.
Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione di legge: l’istante si duole del fatto che la Commissione territoriale non abbia fatto corretta applicazione dei principi elaborati in sede giurisprudenziale in materia istruttoria, nonchè di quelli contenuti nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 relativi all’esame del richiedente asilo e alla valutazione del materiale probatorio utilizzabile.
Il secondo motivo prospetta l’erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione “in relazione alle richieste di concessione del permesso per protezione sussidiaria o per motivi umanitari”.
2. – Il ricorso è inammissibile: esso – oltre a impugnare per cassazione il provvedimento della Commissione territoriale (il che non è evidentemente consentito, giacchè l’art. 111 Cost., comma 7, invocato dall’istante, prevede il ricorso per cassazione “(c)ontro le sentenze e contro i procedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali”: laddove, nel caso in esame, non viene in questione alcun atto di tale natura) – non risulta notificato ad alcuno.
Nulla deve ovviamente statuirsi in punto di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 28 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019