Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 636 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 636 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRERA TOMMASO N. IL 21/05/1942
avverso la sentenza n. 3234/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. liott4 eilmta
che ha concluso per) t.

fibti At rtatt.Q

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 13 novembre 2012, ha
parzialmente confermato, la sentenza del GUP presso il Tribunale di Bari del 17
marzo 2010 ed ha mantenuto ferma la condanna di Petrera Tommaso per il solo

amministratore unico della s.r.l. Supergest Sei, dichiarata fallita il 25 giugno
2001.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a)

una violazione della legge processuale, articolo 601 comma 5

cod.proc.pen., in merito al mancato rispetto del termine di venti giorni tra la
notifica del decreto di citazione in appello al difensore e la prima udienza;
b)

una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla

ritenuta sussistenza dell’ascritta distrazione della somma di 75 milioni di lire
dalle casse societarie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da rigettare.
2. Quanto al primo motivo di doglianza, si osserva come la mancata
osservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell’imputato o del
difensore stabilito dall’articolo 601 cod.proc.pen. comporti una nullità non
assoluta e insanabile, bensì relativa e sanabile, ex articolo 181 cod.proc.pen..
Detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell’articolo 183
cod.proc.pen. lett. a), quando non sia stata eccepita dall’imputato o dal suo
difensore in quel giudizio (v. Cass. Sez. V 18 giugno 2010 n. 30075).
Nel caso in esame, la nullità fu eccepita dal rappresentante della Procura
Generale e la Corte rinviò ad altra udienza, rispettando il termine di legge, senza
che il difensore dell’imputato eccepisse alcunchè.
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte, mentre ritiene (v. Cass. Sez. V
21 ottobre 1999 n. 13265) che detto termine debba essere osservato solamente
con riferimento alla prima udienza, atteso che per le altre eventuali udienze
successivamente fissate per la impossibilità di svolgere la prima non è certo
1

delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, quale

necessario prevedere un intervallo di altri venti giorni, ha stabilito che il termine
incompleto debba essere rinnovato e non possa essere semplicemente integrato
(v. Cass. Sez. IV 28 settembre 2012 n. 40897).
Il principio, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 gennaio
2002 n. 8881 del 2002, con riferimento al procedimento di riesame, deve
tuttavia ritenersi espressivo della “filosofia” del sistema, che evidentemente vede
nel non rispetto del detto termine una compressione del diritto di difesa (rectius:

Colui che tale diritto può esercitare è libero di fare acquiescenza alla
situazione determinatasi, non eccependo la violazione del termine
(evidentemente se ritiene comunque sufficiente ed adeguato “in fatto” quello di
cui ha potuto godere), ma non è libero il Giudice di “rimediare” ad un errore che
viene (può venire) a incidere direttamente e pesantemente sull’esercizio di tale
diritto, che solo può rendere effettivo e reale il contraddiltoibt processuale.
Inoltre, nella fase degli atti preliminari al giudizio d’appello, l’omessa
notificazione al difensore del differimento di udienza, disposto dal Presidente
non determina la nullità del giudizio, quando risulti che il difensore ne sia
comunque venuto a conoscenza (v. Cass. Sez. VI 14 giugno 2011 n. 24962) e
che il differimento sia avvenuto a data fissa(v. Cass. Sez. V 24 febbraio 2011 n.
20863).
Il che è quanto avvenuto nella specie posto che il sostituto, ex articolo 97
comma 4 cod.proc.pen., del difensore di fiducia ben concluse, all’udienza di
discussione, nel merito della controversia ed avvalendosi dei diritti e dei doveri di
cui all’articolo 102 cod.proc.pen.
3. Quanto al mancato proscioglimento dal delitto di bancarotta
fraudolenta per distrazione si osserva come, da un lato, ci si trovi di fronte ad
una doppia pronuncia di merito che ha accertato, a fronte di un saldo contabile
attivo societario per lire 69.580.873, la carenza assoluta di denaro nelle casse
societarie.
D’altra parte, la Corte territoriale l con motivazione del tutto logica ) ha
chiarito come il contratto di cessione del ramo d’azienda dalla società decotta
alla ITA s.r.I., che l’odierno ricorrente ritiene rilevante per dimostrare
l’inesistenza dell’ascritto reato, non avrebbe avuto incidenza alcuna sulla pretesa
inesistenza della distrazione delle somme.
Orbene, questa Corte ha avuto modo di affermare costantemente che sia
l’imprenditore individuale, che è illimitatamente responsabile con tutti i beni
presenti e futuri ex art. 2740 c.c., che gli amministratori di una società dichiarata
2

dei tempi e dei modi per esercitarlo).

fallita hanno l’obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni
acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore
all’adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della
libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere
desunta la prova della distrazione o dell’occultamento (v. da ultimo Cass. Sez. V
17 aprile 2013 n. 22894).
La mancanza di riscontro tra le somme contabilizzate e quelle (non)

sparizione delle somme stesse.
4. Dal rigetto del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.

reperite vale in ogni caso a rendere imputabile all’amministratore unico la

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