Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9344 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso N. 17839/2017 proposto da:

B.M., B.A., domiciliati in ROMA, alla VIA

Pompeo Magno n. 23/A, presso l’AVVOCATO GIAMPIERO PROIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO MAURIZIO PANIZ, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M., MA.MA. e m.l.,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA PANAMA, n. 88, presso

l’AVVOCATO GIORGIO SPADAFORA, che li rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’AVVOCATO ANTONIO SPADAFORA giusta

procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/2017 della CORTE d’APPELLO di TRENTO,

depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 64 del 08/05/2017, giudicando su rinvio di questa Corte, ha rigettato l’appello proposto da B.M. e A., rispettivamente figlia all’epoca dei fatti minorenne e padre, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, che aveva escluso la responsabilità di M.M., pure minorenne all’epoca, e per esso dei suoi genitori Ma.Ma. e m.l., nell’incidente sciistico accaduto il (OMISSIS) in località (OMISSIS).

Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorrono per cassazione, con due motivi, B.M. ed A..

Resistono con controricorso M.M. e Ma. e m.l..

Entrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza della Corte territoriale per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il secondo motivo muove censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il primo motivo è fondato.

La motivazione della sentenza della Corte territoriale è incentrata sull’art. 2043 c.c., in quanto l’incidente si verificò nel 1999 e, quindi, prima dell’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2003, n. 363, recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.

La Corte territoriale muove dal corretto presupposto che l’onere della prova della condotta causativa ricadeva sul danneggiato, e quindi, nella specie, sulla B..

La sentenza d’appello ritiene che la B. non abbia fornito detta prova, in quanto i testi risulterebbero in contrasto, pur dopo il loro confronto e che le risultanze del procedimento penale a carico di M.M. davanti al tribunale per i Minorenni, conclusosi con pronuncia di non luogo a procedere, non offrivano utili elementi probatori.

La motivazione appare, tuttavia, perplessa.

Non è dato, infatti, comprendere per quale ragione le risultanze del procedimento penale presso il giudice competente siano svalutate, pur dando atto la Corte territoriale della circostanza che il giudice penale aveva ritenuto provato la commissione del reato e la sua riconducibilità alla condotta di M.M., quantomeno a titolo di corresponsabilità.

La Corte risolve il tutto affermando che l’istruttoria svolta in sede civile era stata maggiormente approfondita.

Deve, tuttavia, rilevarsi che la Corte territoriale non ha in alcun modo dimostrato di avere valutato le risultanze del fascicolo di parte della B., il cui mancato reperimento era stata la causa della pronuncia di cassazione con rinvio adottata da questa Corte nel 2015 (sentenza n. 20594 del 14/10/2015), che aveva rilevato la non corretta decisione della prima sentenza di appello, in quanto fondata sui soli atti reperiti al momento della decisione della causa, senza che il fascicolo di parte della B., nel quale erano inseriti gli atti del procedimento penale a carico del M.M. “anche in relazione al lato del corpo su cui la B. riportò le lesioni in conseguenza dell’impatto con il M.” (pag. 10 della sentenza citata), risultasse essere stato ritirato dalla difesa della B..

La Corte di Trento, sezione distaccata di Bolzano, nella vicenda portata nuovamente allo scrutinio di legittimità si è, inoltre, limitata ad una superficiale valutazione delle risultanze mediche di causa affermando, a pag. 11 che “l’esame delle lesioni subite da entrambi gli sciatori non può contribuire a chiarire la dinamica dell’incidente, infatti, come eccepito anche dalle parti, potrebbero essere state prodotte in diversi modi” e non mostra di avere in alcun modo valutato gli atti processuali di parte odierna ricorrente.

Risulta, inoltre, contraddittoria l’affermazione dell’incoerenza delle dichiarazioni della B. rispetto a quelle rese dal teste V. da lei addotto, in quanto incentrate sulla sola circostanza dell’avere la B. affermato che stava sciando e dopo una curva le era arrivato addosso il M.M., mentre il V. aveva dichiarato che la B. era ferma al momento dell’impatto con le spalle a monte: è verosimile che entrambi (la B. ed il V.) intendessero che l’incidente accadde mentre la B. era rivolta verso la parte bassa della pista da sci e venne investita di spalle.

La motivazione della sentenza impugnata è, quantomeno e sotto molteplici profili, perplessa.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, accolto.

L’accoglimento del primo mezzo assorbe il secondo.

La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, non potendosi disporre rinvio direttamente alla sezione distaccata.

Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, stante l’accoglimento del ricorso.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, che procederà alla liquidazione delle spese di questa fase del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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