Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24339 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3457/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

A.P.A. – Agenzia Pubblicitaria Affissioni s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore rappresentata e assistita giusta

delega in atti dall’avv. Maria Laura Deli presso la quale è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 408/01/13 depositata il 11/06/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

12/7/2018 dal consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, annullando l’atto impugnato;

– con tal atto l’Erario richiedeva maggiori imposte per IVA 2006 ritenendo non spettante alla società contribuente la detrazione dell’IVA alla quale alcune operazioni commerciali, c.d. “premi” (erroneamente qualificate come cessioni imponibili, in realtà secondo l’Erario da qualificarsi come cessioni di denaro, quindi operazioni non imponibili) erano state assoggettate dalle parti del rapporto;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un unico motivo;

– resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la CTR pronunciato sull’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per inesistenza della motivazione;

– Il motivo è infondato;

– Come si evince dalla sentenza gravata, essa – sia pur nelle righe dalla n. 4 alla n. 6 – ha dimostrato di aver ritenuto “aguatamente motivata” la decisione della CTP, in quanto “aderente alle risultanze processuali e in linea con la normativa che regola la materia di guisa che non merita alcuna critica e/o censura”; pertanto, il tema sottopostole dall’appellante, sul punto, risulta affrontato e risolto, sia pure con motivazione essenziale;

– Il secondo motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, gradatamente, omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in forza della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, per avere la CTR ritenuto illegittimo l’atto impugnato in quanto non sarebbe risultato provato – soprattutto in forza del contenuto di una dichiarazione resa da un dipendente della contribuente – che il riconoscimento dei costi oggetto del recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate (denominati “premi”) era stato operato senza alcuna assunzione di obblighi tra le parti e senza svolgimento di attività da parte del prestatore del servizio; di guisa che la sentenza gravata sarebbe viziata da omessa od insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo che le somme corrisposte a titolo di “premi” hanno remunerato l’attività d’intermediazione svolta dalla Aegis nei confronti della odierna ricorrente;

– osserva la Corte in via preliminare che la sentenza impugnata risulta depositata in data 11 giugno 2013 e quindi trova applicazione, quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012;

– tal disposizione consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; conseguentemente, poichè formulate con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, ogni censura avente per oggetto il difetto di motivazione, secondo il testo del n. 5 abrogato all’epoca del deposito della sentenza gravata, risulta inammissibile;

– ad ogni modo, venendo all’esame del motivo, sotto il diverso profilo che risulta invece ammissibile, il motivo è fondato;

– Dalla lettura della sentenza gravata si evince come nell’affermare che le prestazioni sono da qualificare come prestazioni di servizi, anzichè cessioni gratuite di denaro risulti ipervalorizzata la dichiarazione di un dipendente, quale ratio decidendi;

– In realtà, a fronte degli elementi di prova dedotti nel PVC, correttamente trascritto in ricorso ai fini dell’autosufficienza e indicati in ricorso quali fatti controversi discussi tra le parti delle quali il secondo giudice non ha tenuto conto, la CTR avrebbe invero dovuto dimostrare in motivazione di aver esaminati tali elementi, confrontandosi con il loro contenuto, con riferimento alle tipologie di premi, al contenuto contrattuale che li disciplina, alla loro determinazione nel caso concreto in applicazione delle pattuizioni tra le parti; tutti questi profili, messi in luce sia dai verbalizzanti che nell’avviso di accertamento, identificano fatti che non sono stati adeguatamente presi in esame dal secondo giudice;

Così statuendo, in quel caso si è esclusa l’assoggettabilità ad IVA dell’ipotesi dei premi in parola, per mancanza di un legame diretto ed immediato tra prestazione e corrispettivo, conseguentemente escludendo il diritto del destinatario della prestazione alla detrazione dell’IVA, possibile solo quando l’imposta assolta sia dovuta;

– La CTR, pertanto, non ha adeguatamente spiegato, omettendo in sostanza l’esame dei fatti riportati in ricorso, le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che i “premi” in oggetto possano esser qualificati come corrispettivo di attività di mediazione dietro corrispettivo, limitandosi ad affermazioni da un lato generiche nel contenuto e parziali quanto alla fonte (la dichiarazione di un collaboratore di AEGIS s.p.a.), dall’altro fondate su mere illazioni (quali il contrasto rispetto alla logica imprenditoriale che si porrebbe se tali prestazioni non fossero assistite da corrispettivo) relative alle scelte dell’impresa che non sono state minimamente oggetto di rilievo da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

– Conseguentemente la sentenza va cassata con rinvio limitatamente a quanto sopra.

PQM

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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