Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8832 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8832 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIARDINA MARCO N. IL 06/03/1984
avverso la sentenza n. 734/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 14/11/2012
J4
Premesso che con sentenza i s.r
la Corte d’appello di Palermo confermava la
.
sentenza in data 23.9.2010 del Tribunale di Canicattì con la quale Giardina Marco era stato
condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 9 legge 1423/1956,
commesso dal 3.2.2008 al 23.6.2008;
Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
della sentenza per difetto di motivazione sulla responsabilità dell’imputato e sui criteri utilizzati
Considerato che i motivi di ricorso sono in fatto e manifestamente infondati, poiché la Corte
d’appello ha congruamente motivato sulla responsabilità dell’imputato, rispondendo
puntualmente ai motivi di appello, e sulla determinazione della pena, tenuto conto dei gravi e
plurimi precedenti penali;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Pre idente
per determinare la pena;