Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24709 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13702-2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, Via MARIANNA

DIONIGI n. 17, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ALBANESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA CARACCIOLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE n. 87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA F.

RAPISARDA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO VALENTE;

– controricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1164/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2003 T.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Campi Salentina, A.G. e Aurora Assicurazioni S.p.a., rispettivamente genitore del minore A.F. e società assicuratrice per la r.c.a. del ciclomotore Malaguti F12 tg. (OMISSIS) di proprietà di A.G., per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati nel sinistro verificatosi tra la sua autovettura e il predetto ciclomotore in data (OMISSIS).

Si costituì soltanto la Meie Aurora S.p.a., già Meie Assicurazioni S.p.a., quale società incorporante per fusione Aurora Assicurazioni S.p.a., contestando soltanto il quantum debeatur e specificando di aver già adempiuto l’obbligazione con l’invio di un assegno di Euro 2.100,00, comprensivo di Euro 350,00 per spese legali.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 146, depositata il 5 luglio 2011, ritenuta la responsabilità esclusiva dell’evento in capo al minore, condannò il padre A.G., nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul predetto minore, e la compagnia di assicurazione convenuta, in solido tra loro, al risarcimento, i favore dell’attrice, dei danni pari a Euro 5.916,18, oltre rivalutazione e interessi, compensò le spese di lite e pose definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u..

Avverso tale decisione T.G. propose gravame cui si oppose la sola Unipol Assicurazioni S.p.a., quale società incorporante la Meieaurora Assicurazioni S.p.a..

La Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata in data 28 novembre 2016, accolse parzialmente l’impugnazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermò nel resto, pose a carico della Unipol Assicurazioni S.p.a. le spese e competenze di primo grado, come liquidate nel dispositivo di quella sentenza, e condannò l’appellante al pagamento, in favore della società appellata, di un terzo delle spese e competenze del secondo grado di giudizio, come pure liquidate nel dispositivo di quella sentenza.

Avverso la sentenza della Corte di merito T.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito UnipolSai Assicurazioni S.p.a. con controricorso.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo è così rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1225,2043,2054 e 2967 c.c., nella parte in cui la sentenza a p. 5, recita: “Il C.T.U. ha puntualmente escluso il nesso eziologico delle sunnominate patologie con l’evento spiegando che quanto alla siringomielia non esistesse una documentazione medica radiologica offerta dall’attrice che potesse consentire una valutazione adeguata della situazione clinica della stessa in modo da accertare lo stato di salute precedente al trauma. (…) In conclusione non è stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra l’evento e le lesioni lamentate il cui onere incombeva all’attrice. (…) in quanto mancano prove documentali comprovanti lo stato di salute della T. antecedentemente al sinistro nè può affermarsi per principio e senza riscontro probatorio che la T. fosse in salute prima dei fatti de (quibus)”.

La ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato la normativa in materia di accertamento del nesso causale risultante dal combinato disposto degli artt. 1223 e 2697 c.c. e sostiene di essere “tenuta a dimostrare in giudizio le conseguenze fisiche e materiali derivanti dal fatto ingiusto e, diversamente da quanto ritiene la Corte d’Appello, tale prova deve limitarsi a tutto quanto sia conseguenza immediata e diretta del fatto, senza che venga aggravato in alcun modo l’onere della prova con la dimostrazione dello status quo ante, che si risolverebbe in una prova negativa della “non malattia” precedente, ovvero dello stato di buona salute che, secondo il ragionamento della Corte, in specie, doveva servire ad escludere la teoria del CTU della primitività della malattia diagnosticata all’attrice”.

Ad avviso della T., la risarcibilità del danno si estende anche alle conseguenze prevedibili e probabili e tale dovrebbe considerarsi, nel caso di specie, la siringomielia, che lungi dall’essere imprevedibile e/o improbabile, sarebbe stata accertata a danno dell’attrice, anche se, secondo la Corte di merito non sarebbe stato accertato il collegamento eziologico tra il trauma subito e tale malattia, la quale, come ritenuto il C.T.U., in alcuni casi può anche essere primitiva.

Sostiene la T. che “la mera possibilità di una patologia collegata ad un trama deve dirsi prova sufficiente ai fini della causalità nel processo civile”, non essendo richiesta, come avrebbe ritenuto la Corte di appello, “la matematica certezza del nesso tra causa-evento, cioè tra collisione e siringomielia, basato sulla non-precedente malattia”.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto, pur deducendosi, apparentemente, una violazione di norme di legge, con lo stesso si tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, riferendosi ad accertamenti in fatto, demandati al giudice del merito e che non possono essere rimessi in discussione in questa sede (Cass. 25/02/2014, n. 4439; Cass., ord., 4/04/2017, n. 8758).

Peraltro la doglianza è pure infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il nesso di causalità deve essere fondato sul criterio della probabilità e non già della mera possibilità (cui fa espresso richiamo la ricorrente a p. 12 del ricorso) di verificazione dell’evento (Cass. 18/04/2007, n. 9226) e delle conseguenze dannose.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Il controricorso risulta notificato alla ricorrente con modalità telematica ma le copie analogiche delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ex art. 6, commi 1 e 2, risultano prive della certificazione di conformità prescritta dalla L. 21 gennaio 1994, art. 9, comma 1-ter, (nel fascicolo, infatti, risultano copie fotostatiche informi, prive di firme o sigle).

Ne consegue che il controricorso è improcedibile e ciò assume rilievo ai fini della statuizione sulle spese, non potendo le stesse essere riconosciute alla controricorrente che non abbia svolto alcuna altra attività difensiva nel giudizio di legittimità (Cass., 30/04/2018, n. 7900).

4. Neppure non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti di A.G., non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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