Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22616 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. II, 25/09/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 25/09/2018), n.22616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6464/2013 proposto da:

D.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., B.A., PE.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO BRUNACCI, 19, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA TULANTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCELLO POLACCHI;

COMUNE RONCIGLIONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 1, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO, che lo rappresenta e difende;

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA CONSUMO LIBERI CONTADINI A

RESPONSABILITA’ LIMITATA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO BRUNACCI, 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

TULANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO POLACCHI;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE LAZIO, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE D’APPELLO ROMA,

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo,

accoglimento del motivo, assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato PUCCI Pietro Carlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese l’accoglimento delle conclusioni

depositate in atti;

uditi gli Avvocati PUCCI P. Carlo e Claudia POLACCHI con delega orale

difensori dei resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 16.1.2007 il sig. D.N.A. adiva il commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana chiedendo di accertare l’appartenenza al demanio collettivo della popolazione di Ronciglione del comprensorio fondiario esteso 37.67.57 ettari, censito in catasto al foglio (OMISSIS), p.lle (OMISSIS), e al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), e denominato “(OMISSIS)”. L’accertamento della medesima natura veniva richiesto altresì con riguardo al fondo, esteso 1.31.60 ettari e censito in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), ricompreso nel predetto appezzamento. Pertanto l’attore chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto di compravendita concluso in data 15.7.1997 tra il Comune di Ronciglione e la “Società cooperativa agricola di consumo liberi contadini a r.l.”, avente ad oggetto il fondo principale, nonchè il successivo atto di compravendita del 28.6.2006, stipulato tra la predetta Cooperativa ed i signori Pe.An., B.A. ed P.A., avente ad oggetto la porzione estesa 1.31.60 ettari.

Costituitesi tutte le parti convenute ed espletata c.t.u., il Commissario, con sentenza del 9.9.2008, in accoglimento della domanda principale, accertava e dichiarava l’appartenenza al Demanio collettivo del terreno esteso 1.31.60 ettari, censito al Catasto del Comune di Ronciglione al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), e, per l’effetto, dichiarava nullo l’atto di disposizione del Comune di Ronciglione, nella parte in cui aveva ad oggetto tale appezzamento, nonchè il successivo atto di compravendita tra la cooperativa acquirente e i sigg. P. e B..

A fondamento di tale decisione venivano poste le conclusioni del c.t.u., circa la sussistenza sul comprensorio per cui è causa di diritti d’uso civico in favore della popolazione di Ronciglione, mai divenuti oggetto di provvedimenti di liquidazione e protrattisi sicuramente dal 1893 al 1967.

La corte d’appello di Roma, sezione usi civici, investita dai reclami proposti avverso tale decisione sia dalla cooperativa sia dai suoi aventi causa, sigg. B. e P., accolto l’impugnazione, ritenendo che la concessione di diritti di pascolo e di legnatico in favore della popolazione di Ronciglione, contenuta nell’atto del 1760 con cui la Camera Apostolica aveva concesso il fondo in enfiteusi al Comune di Ronciglione, non costituisse riconoscimento di usi civici preesistenti, ma unicamente la disciplina convenzionale dei diritti dell’enfiteuta. Pertanto, secondo la corte capitolina, quando il Comune ne divenne pieno proprietario nel 1858, tale bene entrò a far parte del patrimonio disponibile e non del demanio comunale, con la conseguenza che legittima doveva ritenersi la compravendita stipulata con la cooperativa nel 1997 e quella da quest’ultima stipulata in favore dei signori P. e B..

Per la cassazione di tale decisione il signor D.N.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di sedici motivi, notificandolo ai signori Pe.An., P.A. e B.A., alla Società cooperativa agricola di consumo “Liberi Contadini” a r.l., al Comune di Ronciglione, alla Regione Lazio al Procuratore Generale presso la corte di appello di Roma ed al Procuratore Generale presso questa Corte.

Hanno depositato controricorso i signori Pe.An., P.A. e B.A., la Società cooperativa di consumo “Liberi Contadini” ed il Comune di Ronciglione, mentre gli altri intimati non hanno spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata chiamata all’udienza del 7 marzo 2018 – per la quale depositavano memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente e il controricorrente Comune di Ronciglione e nella quale il Procuratore Generale concludeva come in epigrafe – e all’esito veniva decisa in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 1766 del 1927, art. 32, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1. La corte distrettuale avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’odierno ricorrente in relazione alla suddetta norma, la quale prevede l’appellabilità delle sole sentenze commissariali definitive; al riguardo si argomenta che la sentenza commissariale del 9.9.2008 aveva ad oggetto solo una porzione del maggior fondo per cui è causa, cosicchè la stessa non avrebbe esaurito l’oggetto del giudizio e, conseguentemente, non sarebbe stata autonomamente impugnabile.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., nonchè del R.D. n. 332 del 1928, art. 75, comma 2, con conseguente nullità della sentenza e del giudizio, per avere la corte omesso di rilevare la mancata nomina, in primo grado, della speciale rappresentanza prevista dal suddetto articolo per il caso in cui – come nel presente giudizio – il comune non riconosca la natura demaniale dei fondi e, pertanto, insorga conflitto di interessi tra l’ente pubblico e i comunisti.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio della imprescrittibilità ed indisponibilità degli usi civici e del principio ubi feuda ibi demania, nonchè della L. n. 1766 del 1927, artt. 1 e 9 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Secondo il ricorrente la corte d’appello avrebbe disatteso la consolidata giurisprudenza sui feudi farnesiani del ducato di Castro e Ronciglione, costituito da Papa Paolo III con la bolla Celestis Altitudinis Potentiae del 1537, poi tornato alla Camera Apostolica nel 1649. Il pacifico carattere feudale di questi territori doveva condurre al riconoscimento della sussistenza di usi civici in tutti i paesi del D., per il principio che postula la sussistenza di diritti di uso civico in tutti i territori concessi in feudo, ove corrisponda una preesistente popolazione, in ragione delle funzionalità di tali diritti alle insopprimibili esigenze di vita della popolazione locale, nonchè a quelle di cura del fondo. Nè, argomenta il ricorrente, sussisterebbe incompatibilità tra la sussistenza di usi civici e la concessione del fondo in affitto o enfiteusi.

Col quarto motivo il ricorrente denuncia nuovamente, sotto altro angolo visuale, la violazione del principio di imprescrittibilità ed indisponibilità degli usi civici e del principio ubi feuda ibi demania, nonchè della L. n. 1766 del 1927, artt. 1 e 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Secondo il ricorrente, anche ove non si riconoscesse la natura di demanio feudale al comprensorio denominato “(OMISSIS)”, la sentenza rimarrebbe viziata a causa della violazione delle norme in materia di sui civici, poichè tali usi furono regolarmente denunciati, in data 28.3.1928, dal Commissario Prefettizio per Ronciglione.

Col quinto motivo il ricorrente torna ancora a denunciare la violazione del principio di imprescrittibilità ed indisponibilità degli usi civici e del principio ubi feuda ibi demania, nonchè della L. n. 1766 del 1927, artt. 1 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la corte romana avrebbe errato nel trarre argomenti circa l’inesistenza dei pretesi diritti di uso civico dalla non menzione di tali diritti nei vari atti dispositivi aventi ad oggetto i fondi in questione. Il ricorrente argomenta che, trattandosi di situazioni soggettive imprescrittibili ed indisponibili, le stesse non costituirebbero pesi, bensì diritti naturali di jus singulare che garantiscono alla popolazione di trarre dalla propria terra i beni necessari alla sopravvivenza.

Col sesto motivo il ricorrente censura la violazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 1 e 25, nonchè della L. n. 397 del 1894, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La corte avrebbe errato nell’escludere la natura di demanio collettivo anche in relazione all’assegnazione che ebbe ad oggetto tali terre, operata dal Comune nel 1921 in favore dell’Università Agraria di Ronciglione, costituita nel 1908 in applicazione della L. n. 397 del 1894 (ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato Pontificio) e soppressa con R.D. n. 1472 del 1922. Tali università, argomenta il ricorrente, erano enti di natura associativa per la gestione comune di fondi agricoli, dotati di personalità giuridica, con la conseguenza che, quand’anche tali terre non avessero avuto natura di demanio pubblico, tale natura sarebbe discesa dall’atto di assegnazione all’università agraria e non sarebbe potuta venire meno in seguito all’estinzione dell’ente e al riacquisto in capo al comune senza un’apposita procedura di sdemanializzazione.

Col settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 1 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La corte di appello avrebbe errato nel ritenere che non vi potesse essere costituzione di demanio di uso civico ove tale situazione di demanialità non sussistesse ab antiquo o ab immemorabile, avendo trascurato il principio secondo cui terreni privati gravati da uso civico, ove acquistati da enti pubblici anche a titolo particolare, divengono parte del demanio civico.

Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 1 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che, alla stregua di tali norme, tutti i beni comunali, posseduti ed utilizzati in qualsiasi tempo dalle popolazioni, sarebbero soggetti alle disposizioni della legge del 1927, col conseguente vincolo di indisponibilità.

Col nono motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 1,4 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la corte avrebbe escluso che i diritti di uso civico potessero avere fondamento contrattuale.

Col decimo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 1 e 29, nonchè del principio ubi feuda ibi demania, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nel motivo si deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel procedere all’accertamento della qualitas soli prescindendo da qualsiasi indagine sul carattere feudale dei territori che, ove sussistente, come nel caso di specie, rende irrilevante qualsiasi omissione, o previsione contrastante, all’interno degli atti di disposizione dei beni gravati.

Con l’undicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 1766 del 1927, art. 1 e del combinato disposto tra l’art. 42, comma 2, della stessa legge, dalla L. n. 5489 del 1888, art. 2 e dal R.D. n. 510 del 1891, art. 2. La corte territoriale avrebbe errato nel ritenere incompatibile con la natura di diritti di uso civico la previsione di poteri analoghi di fonte contrattuale, (l’affitto o enfiteusi perpetua del 1760).

Col dodicesimo motivo il ricorrente censura la violazione della L. n. 1766 del 1927, art. 1 e art. 4, comma 4 e del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, della stessa legge, della L. n. 5489 del 1888, artt. 1 e 2 e del R.D. n. 510 del 1891, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La corte capitolina avrebbe omesso di considerare il “diritto di fida”, esplicitamente menzionato nella concessione enfiteutica del 1760, disciplinato alla L. n. 1766 del 1927, art. 4, comma 4 e, prima, annoverato dal R.D.L. n. 751 del 1924, tra gli usi civici dominicali, già suscettibile di liquidazione ai sensi della L. n. 5489 del 1888 e del R.D. n. 510 del 1891.

Col tredicesimo motivo il ricorrente censura la violazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 1, 29 e art. 42, comma 2, nonchè del R.D. n. 510 del 1891, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente sostiene che, se anche ai diritti in questione dovesse riconoscersi natura privatistica, essi sarebbero ancora sussistenti, perchè mai rinunciati, e, pertanto, soggetti a liquidazione, nella misura in cui consentono un godimento promiscuo delle terre.

Col quattordicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 1 e 11 e dell’art. 832 c.c., nonchè la falsa applicazione degli artt. 1571 e segg. e artt. 1615 c.c. e segg. e la violazione dei principi inerenti l’istituto della locazione perpetua, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente la corte avrebbe errato nel ricondurre le concessioni di diritti e facoltà nascenti dal contratto a mere obbligazioni, escludendone la natura di usi civici, e necessariamente operando una qualificazione in termini di locazione del negozio del 1760 che non tiene conto del peculiare carattere della perpetuità.

Col quindicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c., nonchè la violazione della L. n. 1766 del 1927, art. 32, comma 1, in cui la corte capitolina sarebbe incorsa omettendo di pronunciarsi sul motivo di appello con cui le controparti avevano censurato la sentenza del Commissario nella parte in cui dichiarava inopponibile ai cittadini di Ronciglione la sentenza del tribunale di Viterbo n. 550/2003.

Col sedicesimo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando arbitrarietà ed illogicità insanabili della relativa motivazione.

In relazione agli esposti motivi di ricorso il Collegio osserva quanto segue.

Il primo motivo va giudicato infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte già affermato che, in tema di usi civici, devono considerarsi definitive, e quindi suscettibili di reclamo alla corte d’appello, ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 32, comma 3, le decisioni che, ancorchè non esauriscano l’intero giudizio, risolvano questioni concernenti l’esistenza, la natura o l’estensione dei diritti di uso civico (SSUU 16891/06; in precedenza, Sez. 2 4507/96). La sentenza commissariale del 9.9.2008 ha dichiarato l’appartenenza al Demanio collettivo del terreno censito in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), e, pertanto, essa era autonomamente reclamabile, ancorchè non avesse esaurito il giudizio in relazione al più vasto appezzamento in cui detto terreno era compreso.

Il secondo motivo risulta invece fondato. Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, art. 75 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) recita:

“1. Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d’ufficio, esista opposizione d’interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall’art. 64 del presente regolamento, ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

2. Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal Comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d’interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza”.

La ratio del comma 2 dell’articolo sopra trascritto è quella di apprestare alla collettività dei cittadini, che normalmente è rappresentata dal comune, una propria autonoma rappresentanza in quelle situazioni nelle quali, nell’ambito di un procedimento commissariale, sia in concreto riscontrabile un divaricazione tra gli interessi di detta collettività e quella dell’Amministrazione comunale.

Deve quindi giudicarsi conforme a legge il principio, già emerso nella giurisprudenza di merito (App. Roma 11.12.90, App. Roma 26.4.89), che, nei casi in cui il comune, agendo o resistendo in giudizio per ottenere un provvedimento per sè vantaggioso, ma pregiudizievole per la collettività dei cittadini (che il comune rappresenta quale ente esponenziale), contesti la qualità demaniale del suolo o, comunque, l’esistenza di usi civici, viene a sorgere un’opposizione di interessi tra comune e comunisti che impone la nomina della speciale rappresentanza prevista dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 75 e 64; con la conseguenza che la mancata nomina di un rappresentante determina la nullità della sentenza che sia stata emessa senza la partecipazione dello stesso al giudizio.

Nella specie il Comune di Ronciglione ha resistito, nel giudizio commissariale, alla domanda dell’odierno ricorrente di declaratoria di nullità del contratto del 15.7.1997 con cui esso comune aveva venduto il comprensorio “(OMISSIS)” alla “Società cooperativa agricola di consumo liberi contadini a r.l.”, in tal modo contestando l’appartenenza di detto comprensorio al Demanio collettivo della popolazione di Ronciglione. Donde la necessità della nomina di una rappresentanza a tale popolazione, a mente del R.D. n. 332 del 1927, artt. 75 e 64 e la nullità dell’intero giudizio per essersi esso svolto a contraddittorio non integro.

Poichè il difetto di integrità del contraddittorio può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e sollevato per la prima volta anche nel giudizio di legittimità – sempre che, come nel presente giudizio, gli elementi di fatto posti a suo fondamento emergano dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e sulla questione non si sia formato il giudicato (tra le tante, Cass. 23628/06) – si deve rilevare la nullità dei giudizi di primo e secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio, cassare la sentenza gravata e disporre il rinvio in primo grado (restitutorio) al Commissario degli usi civici del Lazio, il quale regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza gravata e rinvia in primo grado al Commissario degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della rappresentanza – da nominare ai sensi del R.D. n. 332 del 1927, art. 75, comma 2 e art. 64 – della popolazione di Ronciglione; provvedendo altresì alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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