Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21936 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 08/02/2018, dep. 07/09/2018), n.21936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M.A. e M.F., elettivamente domiciliate

in Roma, via Ildebrando Goiran 24, presso lo studio dell’avv.

Adriana Romoli, rappresentate e difese, per procura a margine del

ricorso, dall’avv. Marco Zanna (fax n. 085/66831; p.e.c.

avvmarcozanna.puntopec.it); ( D. M. A. è ammessa G.P. Delib. 2

maggio 2016Cons. Ord. Avv. C.A. L’Aquila);

– ricorrenti –

nei confronti di:

avv. D.A., in qualità di curatrice speciale del minore

M.S., ammessa quale difensore al gratuito patrocinio dal Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati presso la Corte di appello de L’Aquila

con indicazione della p.e.c.

avvangeladavide.pec.ordineavvocatichieti.it per le comunicazioni

relative al processo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2016 della Corte di appello di L’Aquila

emessa il 1 marzo 2016 e depositata il 5 aprile 2016 R.G. n.

414/2015;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il presente procedimento per la dichiarazione di adottabilità è stato aperto a seguito dell’omicidio, da parte della sig.ra D.M.A., del marito e padre del figlio minore M.S. nato il (OMISSIS) in provincia di (OMISSIS). Il piccolo S. veniva affidato al servizio sociale di (OMISSIS) e collocato in un primo tempo presso una casa famiglia e poi presso una famiglia affidataria.

2. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con sentenza n. 75/2011, ha dichiarato lo stato di adottabilità rilevando la incapacità della sorella maggiore M.F., cui il fratello era stato affidato, a svolgere un ruolo di supplenza in vista di un improbabile recupero della capacità genitoriale che comunque era da ipotizzare troppo distante nel tempo rispetto alle esigenze del minore. La Corte di appello ha confermato, con sentenza n. 21/2012 la decisione del tribunale minorile.

3. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11881/15, rilevata la mancata citazione in appello della madre ha cassato con rinvio la sentenza di appello. Riassunto il giudizio la madre e la sorella maggiore del minore hanno contestato la sussistenza dello stato di abbandono e rilevato che, nelle nuove condizioni in cui si trova S., deve essere sperimentato il recupero della funzione genitoriale anche confermando provvisoriamente lo stato di affidamento. Il curatore speciale del minore si è opposto alla richiesta.

4. Nel corso del giudizio di rinvio è stato sentito il minore che ha dichiarato di trovarsi bene presso la coppia affidataria presso cui vive da tempo.

5. La Corte di appello, con sentenza n. 6/2016, ha confermato la dichiarazione di adottabilità.

6. Ricorrono per cassazione la madre e la sorella maggiore di S. deducendo: a) violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,8 e art. 15, comma 1, lett. b, come modificata dalla L. n. 149 del 2002 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; b) violazione o falsa applicazione della L. n. 149 del 2001, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; c) violazione o falsa applicazione della L. n. 149 del 2001, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; e della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con L. 20 marzo 2003, n. 77, nonchè dell’art. 24 della Carta di Nizza.

Diritto

RITENUTO

che:

7. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti censurano la decisione della Corte di appello ritenendo che la stessa non è stata fondata su un reale e attuale accertamento dello stato di abbandono perchè i giudici dell’appello hanno fatto riferimento a una situazione del tutto remota senza tenere conto della volontà sempre manifestata dalla madre di volersi occupare del figlio e senza tenere conto della fine del periodo di detenzione (in data 18 giugno 2014) e della valutazione positiva espressa anche di recente dai servizi sociali sulla situazione personale della madre.

8. Con il secondo motivo di ricorso si rileva che l’assenza di rapporti significativi del minore con gli altri familiari e in particolare con la sorella maggiore, cui ha fatto riferimento la Corte di appello, è dipesa dalla istituzionalizzazione e dall’affidamento extra-familiare cui S. è stato sottoposto poco dopo la nascita. Quanto alle valutazioni sulla capacità genitoriale espresse dalla C.T.U. le ricorrenti rilevano l’invalidità di tale accertamento svolto senza che al procedimento di primo grado abbia partecipato la D..

9. Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano che le modalità con cui si è svolta l’audizione del minore hanno leso le necessarie garanzie del loro diritto di difesa non solo escludendo la partecipazione all’audizione delle parti e dei difensori ma anche impedendo un effettivo esercizio del contraddittorio prima e dopo l’audizione. Tali circostanze non hanno consentito la percezione e rappresentazione della reale situazione e volontà del minore cui sono state sottoposte domande semplicistiche e inidonee a far emergere il suo suggestionamento.

10. I primi due motivi sebbene prospettati anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non indicano l’omissione di esame riguardo a fatti specifici la cui valutazione poteva essere decisiva. Sotto il profilo della violazione di disposizioni di legge – peraltro meramente accennata nell’esposizione del ricorso – il ricorso è invece infondato. La Corte di appello ha reso una articolata motivazione circa le ragioni per cui, all’esito di un lunghissimo procedimento nel quale è stato tentato un intervento di supplenza all’interno del nucleo familiare) si è pervenuti alla dichiarazione di adottabilità. Il tentativo finalizzato a far rimanere il minore nella sua famiglia di origine è stato, secondo l’argomentata motivazione della Corte di appello, fallimentare e ha esposto il minore a un grave stato di abbandono e al contesto problematico e inadeguato della relazione con i fratelli. Una situazione che si è protratta sino all’inserimento in una famiglia affidataria presso la quale S. ha potuto finalmente trovare una situazione attenta alle sue esigenze di affettività e di cura personale, di istruzione, di assistenza pediatrica e di adeguato supporto alla socializzazione e all’instaurazione di positive relazioni interpersonali. Il minore ha potuto esprimere direttamente al giudice questa valutazione confermando le valutazioni contenute nelle relazioni dei servizi sociali manifestando una chiara volontà di veder proseguire l’attuale situazione di affidamento anche al fine di ottenere successivamente l’adozione. Risulta quindi evidente che il procedimento ha consentito al nucleo familiare di origine di esprimere la propria capacità di supplire all’assenza e inadeguatezza genitoriale e solo all’esito del fallimento della soluzione più coerente alla tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine ha sperimentato con successo l’affidamento extra-familiare. Un reinserimento all’attualità nella famiglia di origine è stata valutata come impraticabile e foriera di ulteriori traumi e sofferenze per il minore che ha già vissuto una esistenza traumatica e gravemente problematica. Deve ritenersi pertanto corretto l’iter argomentativo sullo stato di abbandono seguito dalla Corte di appello che pur non svalorizzando i possibili miglioramenti attuali della situazione familiare di origine ha incentrato la propria valutazione sul percorso esistenziale del minore e sulle sue prospettive future anche ai fini di una possibile adozione verso la quale allo stato S. ha manifestato la propria adesione.

11. Quanto al terzo motivo va escluso, come del resto riconoscono le ricorrenti, che la partecipazione delle parti e dei loro difensori debba essere in ogni caso consentita. Spetta al giudice valutare quali siano le modalità più consone all’audizione con riguardo alla miglior realizzazione dell’interesse del minore nel procedimento che lo riguarda. Le censure mosse dalle ricorrenti con riguardo alla conduzione dell’audizione e al dedotto mancato svolgimento di un effettivo contraddittorio preliminare e successivo all’audizione sono del tutto generiche. In particolare la possibilità che è stata offerta al minore di esprimere la propria percezione della sua situazione e di rappresentare quali prospettive di vita vorrebbe realizzare non sembrano affatto attestare l’espletamento di una audizione superficiale e meccanica ma piuttosto la concordanza delle dichiarazioni del minore con il quadro rappresentato nelle relazioni dei servizi sociali. Si tratta in ogni caso di censure che in nessun modo rappresentano le violazioni e false applicazioni di legge annunciate nella rubrica del motivo di ricorso.

12. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione, esente peraltro dall’applicazione del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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