Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21864 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28079/2011 proposto da:

L’ELETTRONICA SUD SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

RANUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 13/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza depositata in data 13.10.2010, accoglieva l’appello dell’Ufficio e, in riforma della impugnata sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano, dichiarava legittimo l’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2000, con cui veniva rettificato il reddito d’impresa della società Elettronica Sud s.r.l. (esercente attività di commercio apparecchi radiotelevisivi) da una perdita dichiarata di Euro 379.620 ad un reddito positivo imponibile di Euro 61.685, pari al valore della produzione netta, nonchè accertato un volume d’affari per Euro 515.187 con conseguente determinazione di maggiori imposte, Irpeg, Irap ed Iva. In particolare veniva affermato che la società aveva svalutato il magazzino per un importo di Euro 377.432.500, come da bilancio di liquidazione, ma in assenza di idonea documentazione relativa alla svalutazione, non risultando essere stata oggetto di cessione, perdite o distruzione, ritenendo che la stessa merce era stata ceduta in completa evasione d’imposta.

La società, posta in liquidazione il 14/7/2000 è stata cancellata dal registro delle imprese in data 25/2/2002 e la CTP aveva, invece, ritenuto, assorbendo gli altri motivi del ricorso, che in forza dell’art. 2495 c.c., comma 2, nessuna azione accertatrice potesse essere esperita nei confronti della società, ormai estinta e che, pertanto, l’atto impositivo era da considerarsi illegittimo perchè notificato nei confronti di società estinta.

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso la società “L’Elettronica Sud s.r.l. (in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese) in persona del sig. D.S., nella qualità di liquidatore della medesima società affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate depositava controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

1. La ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, rilevando come la CTR – a fronte della documentata circostanza che la società era stata cancellata in data 25/2/2002 e che, pertanto, alla data di notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta il 18/12/2007, doveva considerarsi estinta dal 1 gennaio 2004, data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – non abbia dichiarato la inesistenza della relativa notifica in quanto indirizzata al rappresentante legale della stessa, presso la sede di quest’ultima, mentre i creditori sociali non soddisfatti avrebbero potuto far valere i loro crediti nei confronti del liquidatori, se il mancato pagamento fosse dipeso da colpa di questi.

2. Va rilevato d’ufficio che con la cancellazione dal R.I., avvenuta il 25/2/2002, prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, Elettronica Sud si è estinta: la società ha perciò perso la propria capacità processuale ed il suo cessato liquidatore la legittimazione a rappresentarla.

Ne consegue che il liquidatore non poteva promuovere il giudizio in nome e per conto della società, peraltro priva di interesse all’impugnazione di un atto di accertamento che non poteva spiegare effetto nei suoi confronti e la cui notifica, eseguita in data successiva all’estinzione, doveva ritenersi inesistente.

Trova dunque applicazione nella specie il principio già affermato da questa Corte secondo cui “la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito (Cass. n. 5736/016).

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., n. 3, perchè il processo non poteva essere iniziato. Il consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il giudizio non poteva essere iniziato.

Dichiara interamente compensate le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza plenaria, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA