Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21732 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 06/09/2018), n.21732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14355/2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ETTORE FRANCESCO ZAGARESE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI COSENZA, QUESTURA DI COSENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2017 del GIUDICE DI PACE di COSENZA,

depositata il 22/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – Il cittadino marocchino M.A. ricorre per cassazione per un solo articolato motivo, nei confronti della Prefettura di Cosenza, contro l’ordinanza del 22 aprile 2017 con cui il Giudice di pace di Cosenza ha respinto il suo ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti il 24 gennaio 2017.

La Prefettura di Cosenza non ha spiegato difese.

considerato che:

2. – Il motivo denuncia indistintamente violazione falsa applicazione di legge, illogicità della motivazione, vizio procedimentale.

ritenuto che:

3. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

4. – Il ricorso è improcedibile.

Difatti, in violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 2, il ricorrente ha depositato una semplice copia fotostatica, mancante della certificazione di conformità, del provvedimento impugnato.

5. Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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