Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21721 del 06/09/2018
Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 06/09/2018), n.21721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18406/2015 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO
RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo
rappresenta e – difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 644/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 27/01/2015 R.G.N. 8791/2012.
La Corte: VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza n. 644 in data 27 gennaio 2015 la Corte di Appello di ROMA rigettava il gravame interposto da TELECOM ITALIA S.p.a. contro P.L., avverso la pronuncia n. 9251/21 maggio – sette giugno 2012, resa dal locale giudice del lavoro, con la condanna della società appellante al pagamento delle ulteriori spese di lite;
che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione TELECOM ITALIA S.p.a. con atto del 24 luglio 2015, affidato a tre motivi, cui ha resistito il P. mediante controricorso del 27-28 agosto 2015;
che, successivamente, in data 4 maggio 2018 è stato depositato da parte controricorrente verbale di conciliazione in sede giudiziale, datato 29 maggio 2017 (n. 2470/17 del cronologico – r.g. 3208/2016 della Corte di Appello di Roma, concernente vari contenziosi pendenti tra le parti, ivi compreso specificamente indicato con altri il ricorso di TELECOM ITALIA, qui iscritto con il n. di r.g. 18406-15 di cui si tratta in questo processo, con il quale le parti hanno completamente definito le vertenze tra loro in corso, dichiarando altresì la società di rinunciare al suddetto ricorso, con contestuale accettazione del P., regolando anche le spese relative ai vari contenziosi de quibus nel senso della loro compensazione, ferme però restando le spese di lite già pagate in forza delle sentenze finora intervenute;
visto che il suddetto verbale in forma scritta risulta firmato dalle parti e dai loro difensori, nonchè dal presidente del collegio giudicante e dal cancelliere, e che è inoltre allegato al verbale di udienza 29 maggio 2017 (C. App. Roma r.g. 3208/16);
vista la memoria all’uopo depositata per il controricorrente.
Diritto
CONSIDERATO
pertanto, che va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta anche dai suddetti difensori, ed accettata dal controricorrente, di modo che nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo all’anzidetta accettazione e tenuto conto in ogni caso che con la suddetta conciliazione le parti hanno già convenuto di regolarle nei termini ivi indicati;
che, essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile, ipotesi che non ricorrono evidentemente nel caso di specie.
P.Q.M.
la CORTE dichiara ESTINTO il processo.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018