Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21659 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. I, 05/09/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 05/09/2018), n.21659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27550/2014 proposto da:

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Premuda n. 2, presso lo studio dell’avvocato Bombardieri Leandro,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mangiapane Mario, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Studio di Radiodiagnostica-Ecografia del Dott. G.G., in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma,

piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Lo Giudice Davide,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 860/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2018 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 23 maggio 2014 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta contro la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento nei confronti del provvedimento monitorio che le aveva ingiunto il pagamento, in favore di G.G., titolare dello Studio Radiodiagnostica Ecografica, della somma di Euro 48.971,27, a titolo di compenso per le prestazioni effettuate per il servizio sanitario nazionale.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che, alla stregua delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di primo grado – conclusioni sostanzialmente non contestate dalle parti -, era emerso che la somma dovuta per il mese di ottobre 2006 ammontava ad Euro 53.505,20, al netto dell’abbattimento del 20% previsto dalla convenzione stipulata tra l’Azienda sanitaria e il G., per effetto del superamento del budget indicato.

3. Avverso tale sentenza l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il G.. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., rilevando che la clausola n. 5 della convenzione conclusa dalle parti stabilisce che “le regressioni (tariffarie) troveranno applicazione al momento in cui il fatturato comprensivo delle quote ticket riscosso avrà superato complessivamente e nell’anno il budget individuale”, con la conseguenza che, come, del resto ritenuto, in analoga controversia, da altra sentenza della medesima Corte distrettuale, il calcolo per applicare la percentuale di abbattimento (ossia la “regressione”) e l’individuazione di siffatta percentuale (20%, se lo sforamento del budget fosse stato del 20%; 75%, se lo sforamento del budget fosse stato superiore) potevano avvenire solo alla fine dell’anno.

5. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato di valorizzare la portata dell’art. 5 della convenzione, il cui tenore è stato riprodotto sopra sub 1, dando preminente rilievo all’art. 6 che prevede la liquidazione degli importi mensilmente rendicontati dalle strutture eroganti entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione del rendiconto.

3. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono infondati.

In realtà, l’interpretazione delle clausole della convenzione operata dalla Corte territoriale non si espone ad alcuna critica di illogicità e rende le previsioni negoziali coerenti tra di loro.

In particolare, è sufficiente rilevare che la liquidazione avviene mensilmente secondo il criterio dell’art. 5; quando l’ultima rendicontazione porta ad uno sforamento del budget complessivo annuale, la liquidazione, sempre nei termini indicati dall’art. 5, soffre della prevista decurtazione.

Al contrario, è la lettura proposta dalla ricorrente a non rispondere ai canoni legali di ermeneutica, perchè prospetta, senza necessità alcuna, una sostanziale vanificazione della portata dell’art. 5.

D’altra parte, la ricorrente neppure si confronta con le risultanze della consulenza tecnica, valorizzate dalla Corte distrettuale per sostenere che il superamento del budget era stato contenuto nei limiti del 20%.

6. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e la ricorrente condannata alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarata tenuta al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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