Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8167 del 22/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8167
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13402-2012 proproposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona de Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ORGANIZZAZIONE TRASPORTI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI SRL IN
LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 52/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 05/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/02/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Organizzazione trasporti spedizioni internazionali S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore B.C., impugnava il diniego di rimborso IVA opposto dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva sostenuto che dal bilancio finale di liquidazione della società non risultava il credito IVA richiesto;
– la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso;
– la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 52/19/11 del 5/4/2011, respingeva l’appello dell’Agenzia – che aveva denunciato la discordanza tra la dichiarazione fiscale e le voci del bilancio finale di liquidazione (il quale aveva erroneamente indicato il preteso credito IVA di Euro 11.260,00 tra i “crediti verso altri” per Euro 11.263,00, anzichè tra i “crediti verso l’erario”) – affermando, tra l’altro, che “va rilevata l’irrilevanza, di per sè, delle discordanze addotte, atteso che, nel rapporto con l’Erario, va attribuito carattere preminente alle dichiarazioni del contribuente, le quali non sono state investite da alcuna contestazione;… Nel bilancio deve riscontrarsi la presenza di un credito (“verso altri”), riferito al 2006, pari ad Euro 11.263,00 lievemente superiore a quello fatto valere in giudizio”;
– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo;
– la parte intimata non ha svolto difese in questo grado.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la decisione per violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, in combinato disposto con il D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, comma 1, in relazione all’art. 2424 c.c., sostenendo che, contrariamente agli assunti del giudice d’appello, non può “ottenere il rimborso del credito IVA quella società che non abbia correttamente indicato il credito tributario nell’ambito del bilancio di liquidazione”, il quale avrebbe dovuto riportare la dicitura “credito verso l’erario” e contenere una specificazione nella nota integrativa.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte statuito che “in tema di IVA, il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell’imposta richiesto, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, all’atto della dichiarazione IVA dell’ultimo anno di attività, non è condizionato all’esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società…, in quanto l’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3530 del 17/02/2006, Rv. 588713-01; analogamente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 13345 del 26/07/2012, Rv. 623682-01).
Se la totale pretermissione del credito tributario nel bilancio finale di liquidazione non incide sul diritto al rimborso IVA in ragione della finalità di tale atto (estranea ai rapporti tra la società e l’Erario), è evidente che nemmeno un’imprecisione formale nel bilancio possa avere l’effetto di escludere il predetto diritto; correttamente, dunque, la C.T.R. ha ritenuto “che, nel rapporto con l’Erario, va attribuito carattere preminente alle dichiarazioni del contribuente”.
2. In conclusione, il ricorso è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019