Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8187 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 767/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Scicolone e

dall’Avv. Antonio Magliocca, elettivamente domiciliata presso il

loro studio, sito in Roma, Via Veneto, n. 108, giusta delega a

margine del controricorso.

-controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 144/17/2012, depositata l’11 maggio 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2019 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento, con il metodo “sintetico”, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nei confronti di P.R., con riferimento all’anno 2004, rideterminando il reddito da Euro 38.673,00 ad Euro 383.668,00, ritenendo a lui riferibili incrementi patrimoniali costituiti da un conferimento per aumento di capitale alla P. Fond s.r.l. per Euro 1.750.000,00, in data 28-7-2004, da un acquisto di azioni per Euro 1.876,28 il 20-12-2004, nonchè da un successivo aumento di capitale della P. Fond s.r.l. (divenuta poi Metal s.r.l.) pari ad Euro 1.734.671,00, in data 14-11-2005, a seguito della fusione per incorporazione della Sif s.r.l..

2. Proponeva ricorso il contribuente, rilevando che, in realtà, il primo aumento di capitale per Euro 1.750.000,00 (da Euro 1.750.000 ad Euro 3.500.000,00), in data 28-7-2004, era stato costituito dall’utilizzo delle “riserva facoltative” pari ad Euro 29.484,32 oltre che da “condono” per Euro 624.741,00, sicchè al più poteva essere attribuito al ricorrente l’incremento patrimoniale residuo di Euro 672.887,27. Inoltre, l’ulteriore aumento di capitale per Euro 1.734.671,00 (da Euro 3.500,00 ad Euro 5.200.000,00), in data 14-11-2005, originava dalla fusione per incorporazione della Sif s.r.l. nella P. Fond s.r.l., senza versamenti dei soci. Inoltre, gli incrementi da acquisto di azioni (Euro 1.876,28) e l’acquisto di fondi comuni (Euro 116.667,00) erano stati realizzati utilizzando i redditi dichiarati relativi agli anni 2000 (Lire 158.497.000,00), 2001 (Lire 416.433.000,00) e 2002 (Euro 118.450,00).

3. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, con una motivazione che richiamava altra sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva deciso il ricorso proposto dalla Metal Noleggi s.r.l. (già P. Fond s.r.l.) nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

4. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate.

5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

6. Ha resistito con controricorso la società.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e degli artt. 2697 e 2730 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, in quanto il giudice tributario, a fronte delle esplicite ammissioni del contribuente, in ordine al conferimento di capitale per Euro 672.887,27 ed all’acquisto di fondi comuni per Euro 116.667,00, oltre che all’acquisto di azioni per Euro 1.876,28, avrebbe dovuto quantificare la pretesa impositiva e non limitarsi a rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, incorrendo così nel vizio di “omessa pronuncia”.

1.1. Tale motivo è infondato.

Invero, la Commissione regionale ha pronunciato in ordine sia al primo aumento di capitale da Euro 1.750.000 ad Euro 3.500,00, sia in relazione all’acquisto di fondi comuni ed azioni.

Infatti, in motivazione la Commissione ha affermato che, sulla scorta della documentazione prodotta, consistente negli atti notarili relativi a dette operazioni di aumento del capotale sociale, con riferimento agli anni dal 2003 al 2007, il contribuente ha documentato “operazioni legittime che evidenziavano che esse non avevano comportato alcun esborso di capitale poichè trattavasi o di riserve portate ad aumento di capitale sociale, o voci del patrimonio netto di società cui il sig. P.R. partecipava”.

V’è stata, dunque, una pronuncia espressa della Commissione regionale sui punti in contestazione, tanto più che in motivazione si fa riferimento anche al primo aumento di capitale (“nel caso di specie l’Ufficio contesta al sig. P.R. col metodo degli incrementi patrimoniali somme per l’anno 2004, che al contrario risultano ampiamente giustificate dal Contribuente col conferimento per aumento di capitale sociale alla P. Fond prima, e alla fusione ed incorporazione successiva della soc. Sif nella P. Fond…”).

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 – Omessa o comunque insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, in quanto la Commissione regionale si è limitata ad affermare, in modo generico, che le operazioni finanziarie relative alla P. Fond s.r.l. non hanno comportato alcun esborso di capitale da parte del contribuente “poichè trattavasi o di riserve portate ad aumento di capitale sociale, o voci del patrimonio netto di società cui il sig. P.R. partecipava”. In realtà, il contribuente non ha offerto alcuna prova contraria in relazione alla consistenza del patrimonio della società incorporata Sif s.r.l., con capitale sociale di appena Euro 102.300,00, fusa per incorporazione alla P. Fond s.r.l., con aumento di capitale da Euro 3.500.000,00 ad Euro 5.200.000,00.

2.1. Tale motivo è infondato.

Invero, anzitutto si rileva che la censura di insufficiente motivazione, oltre che di violazione di legge, si limita a contestare esclusivamente l’operazione di fusione tra la Sif s.r.l., società incorporata, e la Metal s.r.l (già P. Fond s.r.l.), con riferimento al secondo aumento di capitale da Euro 3.500.000,00 ad Euro 5.200.000,00, sicchè non v’è alcuna contestazione in questo motivo di gravame, sul primo aumento di capitale e sull’acquisto di azioni e di fondi comuni.

Inoltre, costituisce principio consolidato quello per cui costituiscono “spesa per incrementi patrimoniali”, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, ove comportino un esborso effettuato a tale scopo da parte del contribuente (Cass., 24 luglio 2018, n. 19613).

Ebbene, proprio gli esborsi da parte del contribuente sono stati esclusi dalla Commissione regionale, nell’ambito del secondo aumento di capitale a seguito di fusione per incorporazione.

Si evidenzia, sul punto, che la Commissione regionale ha reso una motivazione, seppure sintetica, ma sufficiente ad escludere che l’aumento di capitale sia avvenuto, non attraverso apporti del socio, ma con l’incorporazione della Sif s.r.l. nella Metal s.r.l., a seguito di fusione, attraverso l’esame degli atti notarili sottesi a tale operazione societaria. Si è fatto riferimento, infatti, in motivazione oltre che all’utilizzo di “riserve” (le riserve Sif s.r.l., sono state quantificate in Euro 1.781.616,00 dalla società nel controricorso), portate ad aumento del capitale sociale, anche alle voci del “patrimonio netto” delle due società, fuse, appunto, per incorporazione, e ciò alla stregua della documentazione prodotta dal contribuente, consistente negli atti notarili che hanno documentato tali operazioni straordinarie societarie.

In tal modo, si è, dunque, ritenuto in motivazione che il contribuente abbia fornito la prova contraria, idonea a dimostrare che l’incremento patrimoniale è stato costituito da redditi estranei al patrimonio del ricorrente (Cass., 30 maggio 2018, n. 13602, in relazione all’onere della prova contraria rappresentato da finanziamenti di terzi, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte).

3. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della società le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15 %.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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