Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 195 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 195 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASALECCHIO FABIO N. IL 27/11/1975
avverso l’ordinanza n. 4339/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 30/09/2013
I
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino
dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 58 -quater Ord. Pen. l’istanza avanzata
da Fabio Casalecchio volta all’applicazione delle misure alternative di cui agli
artt. 47 e 47 ter Ord. Pen..
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato,
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
d’interesse.
Infatti, come si rileva dal certificato del D.A.P. in atti, in data 26.2.2013 il
ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena a seguito del
riconoscimento della liberazione anticipata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso, il 30 settembre 2013.
a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge.