Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 167 del 23/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 167 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALANDRUCCO CORRADO N. IL 19/12/1971
avverso la sentenza n. 1599/2012 TRIBUNALE di TIVOLI, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 23/09/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non contestandosi in esso che la pena
applicata fosse esattamente quella concordata fra le parti e non rappresentandosi,
d’altra parte, elemento alcuno sulla base del quale possa ritenersi che essa fosse
talmente inadeguata per eccesso da dover indurre il giudice, non potendo egli in alcun
modo modificare i – termini dell’accordo, a rifiutarne la ratifica;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedúliento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così dee,
il 23 settembre 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a MALANDRUCCO Corrado, per il reato di furto di merci in un supermercato, la
pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed
euro 70 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputate, lamentando l’eccessività della pena;