Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 153 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 153 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANNINI STEFANO N. IL 18/01/1973
avverso la sentenza n. 302241/2011 TRIBUNALE di VENEZIA, del
07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che, alla stregua dell’ormai
da tempo noto e consolidato orientamento di questa Corte, basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, salvo che o dall’atto di gravame o dal testo del
medesimo provvedimento sia dato rilevare l’obiettiva esistenza di specifiche e
decisive risultanze dalle quali emerga che una o più delle suddette condizioni siano
da ritenere mancanti; e. nella specie, ciò appare da escludere, essendosi, in
particolare, il ricorrente limitato alla sola apodittica e gratuita asserzione della propria
innocenza, per non essere stato egli, a suo dire, né indicato né riconosciuto dalle
persone offese; (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n.
7768, Ungo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli,
RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208;
Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10
gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre
2011 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
al la cassa delle ammende.
Così decis
il 23 settembre 2013
Il esident
E P O 5 1111
,

IN CANCELLERIA

– 7 6EN 54

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a ZANNINI Stefano, per il reato di furto con strappo continuato, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, a
titolo di aumento per continuazione su altra pena che al medesimo imputato era stata
inflitta con diversa sentenza, già divenuta irrevocabile;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione con
riguardo, in particolare, alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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