Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22323 del 13/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 13/09/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 13/09/2018), n.22323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 28672/2016
R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 24/11/2016
nel procedimento vertente tra:
G.A.;
contro
EQUITALIA SUD SPA e COMUNE DI NAPOLI, ed iscritto al n. 23684/2015 di
quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE FULVIO, che conclude
per l’accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio sollevato
dal Tribunale di Napoli.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
con ordinanza 24-11-2016 il Tribunale di Napoli ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c.ritenendo che il giudizio, avente ad oggetto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo emesso in forza di verbali di infrazione al codice della strada elevati nell’anno 2006, fosse di competenza per materia del locale Giudice di Pace; quest’ultimo invece, con ordinanza 24/26 maggio 2015, sul presupposto che si trattasse di opposizione esecutiva (art. 9 c.p.c., comma 2), aveva declinato la sua competenza in favore del Tribunale remittente;
che il P.G. ha chiesto l’accoglimento del regolamento;
che, come statuito da questa S.C., “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. sez. unite 15354/2015);
che, al riguardo, è intervenuta di recente nuovamente questa S.C. a sez. unite, che ha statuito che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 5, lett. a) e b) citato Decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”;
che, pertanto, la controversia in oggetto appartiene alla competenza del Giudice di Pace di Napoli.
Nulla sulle spese, essendo stato il regolamento proposto d’ufficio.
PQM
dichiara la competenza del Giudice di Pace di Napoli.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018