Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22273 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 28/05/2018, dep. 13/09/2018), n.22273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25887-2014 proposto da:

B.M., quale rappresentante pro-tempore della OMONIMA AZIENDA

AGRICOLA B.M., C.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO CARNEVALI, rappresentati e difesi dall’avvocato DAVIDE

IACOVOZZI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, già FONDIARIA SAI SPA, in persona del suo

procuratore ad negotia Dott. D.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LAURA PALMIERI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CALZATURIFICIO SAMUEL & C;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha

concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso per cassazione di

B.M. e C.P., con annullamento dell’impugnato

provvedimento e rinvio degli atti al giudice d’appello.

Fatto

RILEVATO

che, con ordinanza resa in data 4/6/2014, il Tribunale di Fermo, pronunciando nella causa d’appello tra B.M., C.P., V.M., la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e la ditta Calzaturificio S.V. & C., ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e ha dichiarato l’estinzione del processo, essendo le parti non comparse all’udienza del medesimo giorno 4/6/2014, fissata a seguito di rinvio ex art. 309 c.p.c.;

che, avverso l’ordinanza del giudice d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione C.P. e B.M., quale legale rappresentante della ditta azienda agricola B.M., sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, con ordinanza interlocutoria n. 7196/2017 del 9/2/2017 (dep. in data 21/3/2017), questa Corte ha disposto l’acquisizione, tramite cancelleria, di un’integrazione alle certificazioni già rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale di Fermo in relazione all’avvenuta comunicazione all’avv.to Gianluca Totò, difensore di B.M. e di C.P., del provvedimento di rinvio della causa ex art. 309 c.p.c. emesso dal giudice istruttore in data 29/5/2014, con l’ulteriore specificazione delle modalità di esecuzione di detta comunicazione;

che la Cancelleria civile del Tribunale di Fermo ha provveduto all’invio di detta ulteriore certificazione;

che C.P. e B.M., quale legale rappresentante della ditta azienda agricola B.M., hanno depositato ulteriore memoria;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del ricorso;

considerato che, con il ricorso proposto, i ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata per nullità della decisione o del procedimento, in violazione degli artt. 134,136,159,170 e 45 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice a quo erroneamente dichiarato l’estinzione del processo d’appello a seguito della mancata comparizione delle parti, nonostante l’irrituale o mancata comunicazione, al difensore dell’appellante (odierna ricorrente), tanto del provvedimento di rimessione della causa in fase istruttoria (emesso fuori udienza dal giudice d’appello in data 18/4/2014), quanto del provvedimento di rinvio emesso nel corso della successiva udienza del 29/5/2014;

che, in particolare, i ricorrenti si dolgono dell’avvenuta comunicazione al difensore dell’appellante della prima ordinanza del 18/4/2014 (emessa fuori udienza) con deposito presso la cancelleria, nonostante detto difensore avesse ritualmente comunicato il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui effettuare le comunicazioni, nonchè della totale omissione della comunicazione del provvedimento di rinvio emesso all’udienza del 29/5/2014;

che, al riguardo, i ricorrenti sottolineano come, essendo stato l’appello de quo iscritto a ruolo in data 12/12/2011, al relativo procedimento non avrebbe potuto trovare applicazione il D.L. n. 179 del 2012 destinato a conferire piena operatività all’utilizzazione della posta elettronica nel processo civile;

che il motivo è fondato;

che dev’essere, in primo luogo, riconosciuta l’ammissibilità dell’odierno ricorso, in ragione della natura sostanziale di sentenza del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7614 del 23/03/2017, Rv. 643684 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8002 del 02/04/2009, Rv. 607139 – 01);

che, nel merito dell’impugnazione, osserva il Collegio come la fattispecie oggetto d’esame (con particolare riferimento all’adempimento della comunicazione, ad opera della cancelleria del Tribunale di Fermo, del provvedimento reso fuori udienza dal giudice d’appello in data 18/4/2014 e del provvedimento di rinvio ex art. 309 c.p.c. reso all’udienza del 29/5/2014) sia regolata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 9, conv. nella L. n. 221 del 2012, ai sensi del quale i commi da 4 a 8 del medesimo art. 16 trovano applicazione, per le comunicazioni ai difensori nei procedimenti civili dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello, non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di entra in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012 (nella specie identificata nella data del 19/12/2012);

che, in particolare, secondo il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6 cit., “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”;

che, nella specie, come risulta dall’attestazione resa dal cancelliere del Tribunale di Fermo in data 10/11/2014 e dalle integrazioni rese dalla stessa Cancelleria successivamente all’ordinanza interlocutoria di questa Corte di cassazione (n. 7196/2017 del 9/2/2017, dep. in data 21/3/2017) (cfr. la certificazione in atti), i descritti provvedimenti furono comunicati al difensore della B. mediante deposito in cancelleria “per pec non esistente” (cfr. fl. 5 del ricorso per cassazione);

che, tuttavia, dalla ridetta certificazione di Cancelleria risulta che la comunicazione al difensore degli odierni ricorrenti del provvedimento di rinvio della causa all’udienza del 4/6/2014 (reso all’udienza del 29/5/2014) è stata perfezionata solo in data 4/6/2014, ossia nella stessa data prevista per la celebrazione dell’udienza;

che l’evidente intempestività di detta comunicazione (tale da non consentire neppure di identificarne l’avvenuto perfezionamento in un tempo anteriore alla stessa celebrazione dell’udienza del 4/6/2014), avendo determinato l’obiettiva impossibilità del difensore degli odierni ricorrenti di presenziare all’udienza del 4/6/2014, impone di rilevare la nullità del successivo provvedimento di estinzione reso ad esito di detta udienza del 4/6/2014, siccome adottato in violazione del principio del contraddittorio;

che il rilievo della nullità del provvedimento di estinzione impugnato in questa sede impone il riconoscimento della fondatezza delle censure sul punto avanzate dagli odierni ricorrenti, da cui deriva la cassazione della sentenza impugnata e il conseguente rinvio al Tribunale di Fermo, anche ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Fermo, cui è altresì rimesso di provvedere ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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