Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22171 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22171
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7639/2018 proposto da:
P.I.A., – RICORRENTE CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO
ENTRO I TERMINI DI LEGGE;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER PROVINCIA DI
CATANIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato GERMANO GIUSEPPE GARAO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4249/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, depositata il 05/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 17/07/2018 dal Presidente relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da P.I.A., notificato il 5/6/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 19/3/2018.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Riscossione Sicilia s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018