Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 125 del 06/11/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 125 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIANURA PIERANGELO N. IL 26/07/1972 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 160/2013 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
09/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/s9efe le conclusioni del PG Dott. 4
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L.
Uditi difensor Avv.;
1
Data Udienza: 06/11/2013
RITENUTO IN FATTO
Il p.m. presso il Tribunale di Taranto, in data 9/1/2013 ha avanzato al Gip
sede richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 814/12, Reg.
Mod. 44, con persona offesa Pierangelo Chianura, che il predetto Gip ha
disposto con decreto del 12/3/2013.
personalmente il Chianura, con il seguente motivo:
-violazione di legge penale e inosservanza delle norme processuali anche
ai sensi degli artt. 408 e 585 cod.proc.pen., per non aver ricevuto l’avviso
ex lege previsto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Rilevasi che il ricorso per cassazione, secondo il consolidato indirizzo della
giurisprudenza di legittimità, è proponibile avverso il decreto di
archiviazione, adottato in difetto dell’avviso alla persona offesa che ne
abbia fatto richiesta, concretizzandosi, nella specie, una nullità insanabile,
ex art. 127, co. 5, cod.proc.pen. ( Cass. 30/11/2010, rv. 249694; Cass.
26/11/2010, rv. 248897 ); ma non è proponibile contro la richiesta del
p.m., che non abbia provveduto al deposito e all’avviso.
Nel caso in esame il Gip, alla data di deposito del ricorso, aveva già deciso
per l’archiviazione e tale provvedimento doveva essere impugnato dal
Chianura; né è possibile, in questa sede optare per una interpretazione
estensiva del ricorso e ritenerlo avanzato anche contro il decreto del Gip,
essendo il tenore dello stesso inequivoco.
/
Avverso la richiesta di archiviazione propone ricorso per cassazione
Pertanto, è evidente che il gravame non può trovare ingresso in quanto
formulato contro provvedimento non impugnabile.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Chianura abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6/11/2013.
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.