Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22206 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 592/13 proposto da:

Comune di S. Cataldo, in persona del sindaco p.t., elett.te domic. in

Roma, presso l’avv.to G. Lomonaco, rappres. e difeso dall’avv.

Rosario Alessi con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C.; M.S., in proprio e quali eredi di

MA.GR., elett.te domic. presso l’avv. Nelide Caci,

rappres. e difesi dagli avv.ti Antonio Comparato e Giuseppe Colombo,

con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 87/2012 emessa dalla Corte d’appello di

Caltanissetta, depositata il 25.5.2012;

udita la relazione del Consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella

Camera di consiglio del 5 giugno 2018.

Fatto

RILEVATO

Che:

Ma.Gr., M.C. e S. citarono innanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta il comune di S. Cataldo, proponendo opposizione alla stima delle indennità d’espropriazione e d’occupazione legittima di vari terreni, lamentando la mancata determinazione del valore di mercato dei suoli ricadenti in un comparto edificatorio in ordine al quale il comune stesso aveva illegittimamente sovrapposto un programma costruttivo per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, e chiedendo che anche il terreno destinato alla costruzione di strade fosse calcolato quale fondo edificabile.

Sì costituì il comune resistendo alla domanda.

La Corte d’appello ha accolto l’opposizione, determinando l’indennità d’espropriazione e quella d’occupazione d’urgenza in base al valore venale delle particelle espropriate poichè comprese nell’ambito del programma costruttivo (dato che a seguito di tale inclusione il terreno aveva subito la conformazione propria del programma stesso) ordinando il deposito presso la cassa depositi e prestiti della somma dovuta per differenza rispetto a quanto già versato, oltre interessi legali.

Il comune di S. Cataldo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si sono costituiti con controricorso M.C. e S., in proprio e quali eredi di Ma.Gr. (nelle more deceduta).

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, L.R. Sicilia n. 86 del 1981, art. 2, lamentando che la Corte d’appello aveva ritenuto che: alcune particelle espropriate insistevano nell’ambito del programma costruttivo, adottato con Delib. Comunale 9 ottobre 2002, costituendo aree destinate a viabilità, parcheggio, verde attrezzato, edilizia privata ed insediamenti produttivi; poichè tale programma costituiva strumento esecutivo del PRG vigente, esso attribuiva all’intera area una chiara connotazione edificatoria, anche se talune parti non erano destinate in concreto all’edificazione ma ad opere infrastrutturali (quali strade, verde pubblico e attrezzato, etc.). Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che il suddetto programma costruttivo non era qualificabile come esecutivo del PRG, in quanto: non aveva durata decennale, ma di due anni; la localizzazione delle aree edificabili e delle urbanizzazioni avrebbe dovuto essere effettuata in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente; non erano attuabili le procedure di pubblicazione di cui alla L.R. n. 71 del 1978, art. 3, per i piani particolareggiati; tale programma non era equiparabile ad un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, quale piano particolareggiato, poichè diretto soltanto ad individuare e acquisire aree edificabili nell’ambito delle zone residenziali del PRG, da destinare ad edilizia residenziale pubblica già finanziate e da realizzare con urgenza.

Pertanto, il ricorrente si duole che i terreni non edificatori destinati dal PRG a verde attrezzato e parcheggi non siano stati valutati quali agricoli ai fini della determinazione dell’indennità d’esproprio.

E’ stato formulato il quesito di diritto.

Con il secondo motivo, è stato dedotto l’omesso accertamento della destinazione dei suoli espropriati stabilita dal PRG, nonchè l’illogicità e l’insufficienza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte aderito alle conclusioni del c.t.u. secondo cui le aree oggetto di esproprio, in quanto inserite nell’ambito del programma costruttivo, erano da considerare edificabili indipendentemente dal fatto che esse fossero destinate a strada o ad altre strutture pubbliche, lamentando altresì che, al momento dell’esproprio, erano già stati approvati, con decreto assessoriale, la variante generale del PRG e il regolamento edilizio comunale e che tali aree ricadevano nella stessa variante. Pertanto, il ricorrente si duole in particolare del fatto che: la Corte d’appello non ha valutato che, con le suddette destinazioni, i beni espropriati erano da classificare come area non edificabile ed ha immotivatamente rinunciato ad accertare la destinazione dei suoli nel PRG del comune di S. Cataldo previgente all’approvazione del programma costruttivo in cui risultavano classificati come aree agricole.

E’ stato formulato il quesito di diritto.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, va respinta l’istanza presentata dai ricorrenti i quali hanno chiesto che il giudizio fosse interrotto a seguito dell’intervenuto decesso di M.C., in quanto il decesso di una delle parti non integra una causa s’interruzione del giudizio di cassazione, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (Cass., n. 7477/17).

Il primo motivo va accolto. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della Corte a tenore del quale: ai fini della determinazione dell’indennità d’espropriazione, l’inserimento di un’area nel programma costruttivo della L. n. 865 del 1971, ex art. 51, non consente di ritenere la connotazione edificatoria delle relative porzioni ove destinate ad opere infrastrutturali, non essendo il programma anzidetto equiparabile al piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP), rispetto al quale è alternativo ed autonomo, in quanto privo di carattere programmatorio e conformativo nonchè soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d’individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica cui far ricorso proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l’approvazione del PEEP (Cass., n. 25318/17); con riguardo a detti programmi della L. n. 865 del 1971, art. 51, impone che nel relativo provvedimento, o al più tardi in quello di assegnazione delle aree siano fissati i termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 (Cass. n. 4614/15; n. 14606/09).

Tale orientamento trova conferma anche nella giurisprudenza amministrativa (C.D.S., n. 4520/14).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha invece erroneamente ritenuto che i beni espropriati fossero edificabili in quanto inseriti in un programma costruttivo da considerare strumento attuativo del PRG che conferiva loro una conformazione propria del programma stesso, indipendentemente dal fatto che essi fossero destinati a strade o ad altre strutture pubbliche.

Pertanto, la pronuncia impugnata ha determinato l’indennità d’espropriazione qualificando erroneamente le aree destinate ad opere infrastrutturali dal PRG.

Il secondo motivo, poichè strettamente connesso al primo (afferendo alla doglianza dell’omesso accertamento della destinazione dei suoli espropriati) è assorbito.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Assorbito il secondo. Rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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