Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 91 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 6 Num. 91 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Lombardozzi Mario, nato il 4-3-66, avverso la
sentenza in data 29-5-12 di questa Corte di Cassazione, sezione 7 penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le conclusioni del P.G. dott. Scardaccione. . v.
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Considerato che Lombardozzi Mario ha proposto “istanza di immissione a ruolo della
trattazione” avverso la sentenza, con la quale questa Corte di Cassazione, sez. 7 penale,
ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso dallo stesso presentato, quale persona offesa,
avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma in data 5-6.9.2011aveva
archiviato il procedimento sorto dalla denuncia presentata dal medesimo nei confronti
della ex convivente Fredesvinda Correa Uvilda;
che tale istanza deve essere qualificata come ricorso ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p.
Ritenuto che il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo in
favore del condannato e che questa espressione è da intendere nel senso che una
persona è legittimata ad esperire tale rimedio extra ordinem contro una decisione della
cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende
definitiva la sentenza di condanna (Sez. 2, 12 maggio 2004, n. 26339; Sez. 6, 17
gennaio 2007, n. 4124);
che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto dalla persona offesa, quindi da un
soggetto non legittimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende.
C ì deciso in Roma, il 22-10-2013.
Data Udienza: 22/10/2013