Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 90 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 90 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. GHIZZARDI Eleonora, n. Novara 26.2.1975
avverso la sentenza Corte di Appello di Milano del 05/07/2012
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. L. Riello che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto depositato il 5/12/2012 il difensore di Eleonora Ghizzardi ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 05/07/2012 di conferma di
quella pronunziata dal GIP Tribunale di Vigevano il 21/09/2007, che l’aveva condannata alla
pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di falsa
testimonianza di cui all’art. 372 cod. pen., contestatole per avere, deponendo come testimone
dinanzi al Tribunale di Vigevano in data 4 luglio 2006, negato di avere sottoscritto il verbale di
sommarie informazioni testimoniali rese a militari della locale Compagnia Carabinieri in data
27 giugno 2001, nonché di avere reso le dichiarazioni ivi riportate circa la pregressa conoscenza di tre persone nominativamente indicate e del loro coinvolgimento in un’attività di
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di un bar sito in località Cassolnovo.
2. Sono stati prospettati due motivi di censura ed in particolare:
a) insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e)
cod. proc. pen. in relazione all’art. 384 cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente
ritenuto inapplicabile l’esimente ivi prevista, non essendovi dubbio che il tenore delle circostanze su cui la ricorrente era chiamata a deporre fossero tali, in ragione della risposta che ne
fosse seguita, da arrecare inevitabile nocumento al suo onore ed alla sua reputazione, considerato che all’epoca dei fatti la Ghizzardi era assuntrice di cocaina e proprio per questo motivo

Data Udienza: 12/12/2013

aveva avuto modo di conoscere le persone successivamente accusate di avere avviato l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti;
b) omessa e/o insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all’imputata, i giudici di appello essendosi limitati a confermare quello individuato dal giudice di
prime cure dedicandovi due sole righe del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1 Con riferimento al primo motivo, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di
questa sezione in tema di falsa testimonianza o favoreggiamento, l’esimente di cui all’art. 384
cod. pen. è configurabile a favore della persona che si è determinata a negare falsamente lo
acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed
inevitabile nocumento nell’onore o nella libertà derivante dall’applicazione nei suoi confronti
delle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Cass. sez. 6,
n. 10401 del 07/02/2008, Bevilacqua, Rv. 239086; sez. 6, n. 7757 del 23/01/2002, Degrassi
e altri, Rv. 22154; sez. 6, n. 37013 del 14/05/2003, Venneri, Rv. 227003; sez. 6, n. 19384
del 07/02/2005, Massafra, Rv. 232121; sez. 6, n. 10915 del 07/02/2006, Strada e altro, Rv.
233732).

Con sentenza n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236371 le Sezioni Unite hanno poi precisato che “È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche
quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei
fatti, si rifiuti di fornire alla P. G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma
restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma 1, cod. pen.
se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’art.
75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309”
Nella specie, infatti, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell’esimente, atteso che non poteva verificarsi un danno per l’onore, avendo già al momento dei fatti l’imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al
grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del
ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e
lavorativa a seguito dell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 del citato d.P.R.
Come è dato rilevare dall’analisi dei citati arresti giurisprudenziali, condizione per l’applicazione dell’esimente è, tuttavia, che l’oggetto delle dichiarazioni o della deposizione verta esclusivamente sull’acquisto a fine di consumo di modiche quantità di sostanze stupefacenti a fini di
consumo personale, non essendovi altrimenti motivo per non riaffermare la piena operatività
del disposto dell’art. 372 cod. pen. che punisce l’affermazione del falso e la negazione del vero
ovvero la reticenza in ordine a quanto il testimone sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
Va, infatti, ricordato che nel caso di specie la contestazione mossa alla ricorrente è di avere
negato di avere sottoscritto, deponendo come testimone dinanzi al Tribunale di Vigevano in
data 4 luglio 2006, il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese a militari della locale
Compagnia Carabinieri in data 27 giugno 2001, nonché di avere reso le dichiarazioni ivi riportate circa la pregressa conoscenza di tre persone (Moschetti Andrea, Moschetti Bruno e Spirolazzi Laura) coinvolte in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di un bar sito
in località Cassolnovo.
Se è dunque pacifico che, nel corso della deposizione – come anche ricordato in motivazione
dalla Corte territoriale – la ricorrente ha negato di avere effettuato acquisti di sostanze stupefacenti dalle anzidette persone, configurando le condizioni per l’applicazione in proprio favore
(anche in quanto persona incensurata) dell’esimente del’art. 384 cod. pen., la garanzia della
non punibilità non poteva estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni inerenti dati di fatto
assolutamente non incidenti, neppure in linea astratta, su profili di onorabilità della propria
reputazione, specie con riguardo al dato assolutamente pacifico dell’intervenuta sottoscrizione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.

del verbale di sommarie informazioni testimoniali dinanzi a militari della Compagnia Carabinieri di Vigevano il giorno 27 giugno del 2001, costituente per l’appunto oggetto specifico
della contestazione mossale.

Diversa è, però, la situazione quando l’atto processuale (verbale) contenente le sommarie informazioni testimoniali venga assunto (a seguito di contestazioni) quale obiettivo fatto storico,
in ordine al quale la dichiarazione del testimone che neghi di averlo sottoscritto, senza dedurne al contempo la totale contraffazione o la vera e propria falsità ideologica, viene a colorarsi di un obiettivo connotato di falsità, tant’è che proprio in un caso analogo la giurisprudenza di questa sezione ha ammesso la ritualità della relativa acquisizione al fascicolo del dibattimento quale prova storica del fatto che le dichiarazioni erano state effettivamente rese
(Cass. sez. 6, sent. n. 43193 del 30/09/2004, Florìdia, Rv. 230501)
3.2 Con riguardo al secondo motivo, vale osservare che in maniera adeguata alla specificità
del caso, i giudici di merito hanno motivato per il carattere congruo della pena, insuscettibile,
secondo una valutazione discrezionale come tale non censurabile in sede di legittimità, di ulteriori attenuazioni rispetto a quelle praticate dal giudice di primo grado.
4. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali

P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 12/12 2013
Il con •
do

r

stensore
illoni

Il Presidente
Giovanni De R be o

Non si tratta, invero, di affermare la prevalenza delle dichiarazioni rese in sede di sommarie
informazioni testimoniali rispetto a quelle fornite dinanzi al giudice in qualità di testimone,
poiché ciò comporterebbe la pratica abrogazione del disposto dell’art. 500, comma 2, cod.
proc. pen. a mente del quale le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e lette
per le contestazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste.

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