Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33 del 05/09/2013
Penale Sent. Sez. F Num. 33 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CACCIAPUOTI LUIGI N. IL 14/01/1980
PASSERI FEDERICO N. IL 15/02/1983
avverso la sentenza n. 2721/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
10/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r-t
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 05/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Passeri Federico e Cacciapuoti Luigi ricorrono per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Rimini, in data 10-12-12, con la quale è stata applicata ai
ricorrenti , ex art 444 cpp , la pena di anni uno di reclusione ed euro 3000 di
2. Entrambi i ricorrenti lamentano , con unico motivo,la mancata disapplicazione
della recidiva ex art 99 co 4 cp , non potendosi considerare le condotte in
disamina sintomo di una pericolosità sociale tale da giustificare l’aggravante in
esame , aggiungendo che , sebbene essa sia stata considerata subvalente
rispetto all’attenuante di cui all’art 73 co 5 I. stup. , residua un interesse ad
impugnare in relazione ad un possibile divieto di sospensiva dell’ordine di
esecuzione in caso di recidiva reiterata, pur se ritenuta subvalente.
2.1.Del pari immotivato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche e
della sospensione condizionale della pena , atteso il comportamento processuale
improntato alla resipiscenza.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili. Occorre infatti osservare come il giudice abbia
statuito conformemente all’accordo delle parti , essendogli precluse la
disapplicazione della recidiva e la concessione di circostanze attenuanti e del
beneficio della sospensione condizionale della pena che non abbiano formato
oggetto del predetto accordo ( Sez Un. 11-5-93, lovine , rv. n. 193417) , onde le
censure sono manifestamente infondate.
4. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della
multa, in ordine al delitto di cui all’art 73 DPR 309/90.
Cassa delle ammende
PQM
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 1500 ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 5-9-13 .
~TATA
IN CANCLLLDRIA